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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18874/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La fattispecie concreta riguarda il porto, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione e dalle relative pertinenze, di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva pari a 17 cm, con lama di 7,5 cm, ritenuto concretamente utilizzabile per offendere la persona in ragione delle circostanze di tempo e di luogo. I giudici di merito avevano già escluso la particolare tenuità valorizzando soprattutto il fatto che la condotta era stata posta in essere da un soggetto in stato di detenzione domiciliare. Il ricorrente censurava tale mancata applicazione dell'istituto di non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente reiterativa di questioni già esaminate e motivatamente disattese nei gradi di merito. In particolare, ha giudicato esaustiva e non illogica la motivazione con cui era stata esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché i giudici di merito avevano valorizzato un elemento ritenuto decisivo, ossia la non tenue offensività della condotta anche in considerazione dello stato di detenzione domiciliare dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    portava fuori dalla propria abitazione e dalle pertinenze della stessa un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm, di cui 7,5 di lama, chiaramente utilizzabile, viste le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona

    integra il reato di porto di arma od oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo, quando il coltello sia portato fuori dell'abitazione ed emerga la concreta idoneità offensiva in base alle circostanze del caso.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    la deduzione di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di censure già vagliate in modo congruo dai giudici di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata che dia conto dell'assenza di uno dei presupposti richiesti, quando l'elemento mancante sia decisivo; nel caso concreto è stata esclusa per la non tenue offensività del fatto e per lo stato di detenzione domiciliare dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando riproduce questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente una motivazione che evidenzi l'assenza di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, purché tale elemento sia decisivo nella valutazione complessiva del fatto.
  • La non particolare tenuità può essere desunta anche dalle modalità concrete della condotta e dalle condizioni soggettive e contestuali in cui essa è stata posta in essere, se tali elementi incidono sulla offensività del fatto.
  • In sede di legittimità non può essere rivalutato il merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esaustiva, priva di contraddizioni o illogicità manifeste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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