Cassazione Penale, Sentenza n. 15634/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del tribunale di Palermo che aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari. Venivano sollevati due motivi: (1) violazione dell'art. 274 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione, con la tesi che, dopo una perquisizione e il rinvenimento di ulteriore sostanza, sarebbe venuta meno la possibilità di reiterazione del reato e quindi i presupposti per una misura cautelare più afflittiva; (2) violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, sostenendo che non sussistevano ragioni per gli arresti domiciliari, e che a fronte della condizione personale (soggetto novantunenne, non dedito allo spaccio) sarebbe stata adeguata al più una misura meno afflittiva come l'obbligo di firma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e risulta in parte eccentrico, dal momento che il tribunale aveva escluso l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 lett. a). Inoltre la censura era meramente assertiva e comportava una rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha ritenuto che il tribunale aveva fornito una motivazione specifica e analitica a sostegno degli arresti domiciliari (richiamata in motivazione), che il ricorrente ha incomprensibilmente trascurato e che non è possibile confutare mediante un semplice appello ai fatti; anche questo motivo è stato considerato meramente rivalutativo e quindi inammissibile. A norma dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e lett. c))
Disciplina le esigenze cautelari: lett. a) rischio di reiterazione del reato; lett. c) tutela dell'ordine pubblico. La Corte osserva che la valutazione di tali esigenze è rimessa al giudice di merito e che, se il giudice di merito ha escluso una di esse, la censura che non si confronta con quella motivazione è inammissibile.
Richiede motivazione idonea per l'applicazione di una misura cautelare personale. La Corte ha ritenuto che il tribunale abbia dato motivazione analitica e specifica per gli arresti domiciliari, rendendo inammissibile il motivo che ne contesta l'adeguatezza con mera rivalutazione dei fatti.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili. La Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 81 comma secondo cod. pen.
Norma sulla continuazione o concorso di reati rilevante ai fini della qualificazione dei fatti contestati; indicata nel capo d'imputazione originario come fatto sottostante alla misura cautelare.
Riferimento alla normativa in materia di stupefacenti, dalla quale derivano i reati per i quali è stata applicata la misura cautelare; la valutazione del rischio di reiterazione attiene anche alla pericolosità desunta da tale contestazione.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari non è ammessa la mera rivalutazione dei fatti: il ricorso deve confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Se il giudice di merito ha escluso una particolare esigenza cautelare, un ricorso che insiste su quella stessa esigenza senza affrontare le ragioni espresse dal giudice è inammissibile per eccedenza rispetto all'oggetto del giudizio.
- La presenza di una motivazione analitica e circostanziata a fondamento della misura cautelare rende difficoltoso il successo del ricorso per cassazione se il ricorrente non indica profili di illegittimità logico-giuridica della motivazione stessa.
- Argomentazioni meramente assertive o basate su una diversa valutazione probatoria vengono dichiarate inammissibili in Cassazione; occorre invece dimostrare errore di diritto o vizio di motivazione specificamente censurabile.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità, soprattutto se il gravame è infondato o non confronta il provvedimento impugnato.
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