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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10821/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva da una sentenza del Tribunale che, accogliendo la domanda risarcitoria proposta da una società calcistica poi ammessa a una procedura concorsuale, aveva accertato condotte illecite e distrattive compiute negli anni 1998-2003 dall’amministratore unico di un’altra società calcistica, in concorso con altri soggetti, ai danni del patrimonio della prima società. In particolare, tali condotte erano state ricondotte a operazioni anomale di compravendita di calciatori e avevano portato alla condanna della società convenuta quale responsabile civile al risarcimento di oltre 14 milioni di euro, oltre accessori. La società condannata ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi contro la sentenza d’appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Nel corso del giudizio di legittimità, però, entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta rappresentando di aver concluso un accordo transattivo, integralmente eseguito, e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso per cassazione. Ha quindi rilevato che, per effetto dell’accordo negoziale, veniva meno l’efficacia della sentenza impugnata. Le spese di lite sono state integralmente compensate, conformemente a quanto concordato dalle parti. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, poiché tale meccanismo sanzionatorio non opera quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere e non con rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.

    La fattispecie di cessazione della materia del contendere in cassazione non è riconducibile alle tipologie di decisione previste da tali disposizioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per accordo negoziale tra le parti.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Il richiamo serve a individuare il contributo unificato base rispetto al quale opera, nei casi previsti, il raddoppio di cui al comma 1-quater.

  • artt. 81 e 110 c.p.

    Richiamati nel fatto storico per la qualificazione delle condotte illecite contestate in sede penale e civile.

  • art. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, l. fall.

    Richiamati nel fatto storico per la descrizione del reato presupposto ascritto alle condotte distrattive.

  • artt. 8 e 9 D.L. 23.12.2003 n. 347, conv. in L. 18.2.2004 n. 39

    Richiamati nel fatto storico come norme menzionate nella contestazione delle condotte illecite.

  • art. 95 D.Lgs. 8.7.1999 n. 270

    Richiamato nel fatto storico come disposizione menzionata nella contestazione delle condotte illecite.

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di cassazione le parti definiscono la controversia con un accordo negoziale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, prendendo atto della sopravvenuta definizione del rapporto litigioso.
  • La cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e non si risolve in una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di accordo transattivo integralmente eseguito e di comune richiesta delle parti, le spese possono essere compensate secondo quanto convenuto.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di legittimità si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché esso presuppone la conferma dell’efficacia della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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