Cassazione Civile, Ordinanza n. 28372/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso all'esito della revisione del classamento di unità immobiliari ubicate in microzone comunali, con rideterminazione della classe e della rendita catastale. I contribuenti avevano ottenuto ragione in primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. L'Agenzia delle entrate proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio lo dichiarava inammissibile ritenendo inesistente la notificazione dell'atto di appello perché eseguita tramite operatore di posta privata. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali e del processo tributario, sostenendo che la notifica eseguita da operatore di posta privata non fosse inesistente ma, al più, nulla; 2) violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., assumendo che la costituzione degli appellati avesse comunque sanato il vizio della notifica per raggiungimento dello scopo. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e, verificati direttamente gli atti, ha rilevato che mancava in concreto prova della data di ricezione dell'appello da parte dei contribuenti, poiché in atti non risultavano avviso di ricevimento né attestazione del recapito; pertanto non era dimostrato che l'impugnazione fosse pervenuta entro il termine di decadenza.
La decisione
La Corte, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla notificazione degli atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata, ha affermato che tale notificazione è nulla e non inesistente nel periodo considerato, ma ha comunque rilevato che la nullità non poteva essere sanata ai fini della tempestività in assenza di prova certa della data di consegna dell'atto di appello. Poiché dagli atti non emergeva alcuna valida attestazione della ricezione entro il termine per impugnare, l'appello doveva comunque ritenersi tardivo e quindi inammissibile. Ne è conseguito il rigetto del ricorso per cassazione, con conferma della declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dalla CTR, sebbene con diversa motivazione. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva degli intimati; esclusa anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e error in procedendo
la sanatoria per raggiungimento dello scopo non può supplire alla mancanza di prova della tempestiva ricezione dell'atto ai fini della decadenza dall'impugnazione
la rinnovazione/sanatoria del vizio notificatorio non elide il problema della tempestività quando non sia provata la consegna entro il termine
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina della notifica tramite operatore postale privato
artt. 1, 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n. 261/1999
richiamati per la disciplina del servizio postale e dei soggetti abilitati alle notificazioni
richiamato come modifica della disciplina dei servizi postali
richiamato per le notificazioni nel processo tributario
art. 1, commi 57 e 58, L. n. 124/2017
richiamato quale intervento normativo successivo sul regime delle notificazioni tramite operatori postali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità della parte soccombente e della difesa erariale
richiamato per il procedimento camerale
Massime di principio
- Nel periodo intermedio tra la liberalizzazione del mercato postale e il successivo assetto legislativo, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo opera sul piano della validità dell'atto, ma non consente di ritenere tempestivo un gravame se manca la prova certa della data in cui l'atto è stato consegnato al destinatario.
- Quando è dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti e verificare la sussistenza della prova della tempestiva proposizione dell'impugnazione.
- Se dagli atti non emerge un avviso di ricevimento o altra attestazione idonea a dimostrare la data di recapito dell'impugnazione, la tempestività non può dirsi provata e l'appello va dichiarato inammissibile per tardività.
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