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Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36499 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio contestava alla contribuente minori componenti negativi per €182.671,57 e maggiori componenti positivi per €58.650,29. La CTP rideterminava i componenti negativi a €129.727,18 ed escludeva i componenti positivi. In primo grado la contribuente aveva proposto un ricorso generico senza specificare i motivi, che furono invece prodotti in memoria successiva; la C.T.R. ha poi dichiarato inammissibile l'appello della contribuente e ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione con due motivi: (i) omissione di pronuncia sull'inammissibilità del ricorso introduttivo (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4) postulando che la C.T.R. avrebbe dovuto escludere le doglianze aggiuntive dedotte solo in memoria e (ii) vizio di diritto (art. 360 c.p.c. comma 1 n.3) per la censura della esclusione dagli elementi attivi degli interessi attivi rilevanti ai sensi degli artt. 46 e 89 T.U.I.R.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo nella parte fondata (riguardo alla decisione della controversia su motivi non introdotti con il ricorso originario, violazione del D.Lgs. 546/1992 artt. 18 e 24), ha assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della C.T.R. e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono compensate; la parte resistente è condannata alle spese del giudizio di legittimità pari a €3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Invocato dall'Ufficio come motivo di cassazione per omissione di pronuncia su questioni processuali; la Corte ha ritenuto parte del motivo inammissibile (quanto alla omissione di pronuncia su questioni puramente processuali) ma ha comunque accolto la censura correlata alla violazione del D.Lgs. 546/1992 per decisione su motivi non introdotti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Censiva della violazione di norme di diritto sostanziale (artt. 46 e 89 T.U.I.R.) relativa alla qualificazione degli interessi; è risultata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo e non è stata esaminata sul merito sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nell'ambito della censura per omissione di pronuncia; la Corte ricorda che il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali non è configurabile come autonomo motivo di cassazione ex art. 360 c.p.c. n.4 quando si tratta di questioni meramente processuali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18

    Stabilisce che l'oggetto del contendere è delimitato dai motivi di impugnazione indicati nel ricorso introduttivo; la Corte ha ribadito che il giudice non può decidere su contestazioni non dedotte nel ricorso originario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    Introduce la preclusione alle nuove deduzioni tardive: i motivi costituiscono la causa petendi e la loro formulazione è soggetta a preclusione; la Corte ha ritenuto illegittima la decisione della C.T.R. che ha valutato censure emergenti solo da memoria successiva.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    La giurisprudenza citata e la Corte affermano l'inammissibilità di introdurre nuovi motivi di illegittimità dell'atto tributario tramite memoria ex art. 32; le questioni devono essere sollevate nel ricorso introduttivo.

  • art. 46 T.U.I.R.

    Norma richiamata dall'Ufficio per la qualificazione di componenti di reddito (interessi); la Corte non ha deciso nel merito su tale questione sostanziale poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso originario.

  • art. 89 T.U.I.R.

    Richiamato in relazione alla imputazione degli interessi tra componenti di reddito; la questione è rimasta assorbita e non esaminata per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso della contribuente.

  • principio giurisprudenziale di conversione dei vizi in mezzi di gravame

    La Corte richiama il principio che le nullità dell'atto tributario devono essere prospettate come specifici motivi di impugnazione; non è possibile sopperire alla mancata deduzione originaria con valutazioni di merito successive.

Massime di principio

  • In contenzioso tributario l'oggetto della causa è limitato ai motivi indicati nel ricorso introduttivo: le doglianze sostanziali aggiunte solo in memoria sono in linea di principio inammissibili.
  • È fondamentale articolare in modo specifico e dettagliato i motivi di impugnazione nel ricorso introduttivo: la genericità espone al rischio di inammissibilità anche se le deduzioni tardive sarebbero fondate.
  • Il giudice di merito non deve decidere sul merito di contestazioni non tempestivamente proposte: se lo fa, la decisione può essere cassata per violazione delle norme sul rito tributario (D.Lgs. 546/1992).
  • Le questioni sostanziali (es. qualificazione di componenti di reddito) devono essere contestate come motivi nel ricorso iniziale; altrimenti il giudice di legittimità può evitare la pronuncia sul merito dichiarando l'inammissibilità del ricorso.
  • Dal punto di vista processuale, la miglior difesa del contribuente richiede cura nella redazione del ricorso iniziale e nella produzione probatoria nei termini, poiché memorie successive non possono ampliare l'oggetto del giudizio.

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