Cassazione Penale, Sentenza n. 35188/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, lamentando: (1) la errata applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" (art. 7 D.L. 152/1991, richiamata come 416bis.1 cod. pen.) perché, secondo la difesa, non sussisterebbe consapevolezza da parte dei Cuman dell'impiego di metodi mafiosi da parte del coimputato Mangone; le dichiarazioni delle persone offese e le intercettazioni non proverebbero tale consapevolezza e anzi mostrerebbero che taluni episodi sono anteriori o non collegabili ai Cuman; (2) l'erronea operatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. che, secondo i ricorrenti, non potrebbe valere alla luce della distanza temporale dei fatti e della situazione processuale del Mangone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi per i reati di usura pluriaggravata ed estorsione aggravata e, in particolare, aveva correttamente ritenuto applicabile l'aggravante del "metodo mafioso" sul profilo oggettivo (per il richiamo alla forza intimidatrice tipica e all'evocazione di un retroterra associativo). La Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione basata sulle dichiarazioni delle vittime, sulle intercettazioni e sugli atti processuali che dimostravano la consapevolezza dei Cuman dell'impiego di metodi intimidatori riconducibili al Mangone. Ha altresì respinto il motivo relativo all'art. 275 comma 3 c.p.p., ritenendo legittima la presunzione in termini di "fumus" e l'adeguatezza della misura cautelare. Il ricorso è quindi rigettato; i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso)
La Corte ha interpretato l'aggravante come riconoscibile anche in assenza di prova di appartenenza a un'associazione mafiosa: è sufficiente che il modo di agire evochi la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose (elemento di natura oggettiva), purché il concorrente fosse consapevole dell'impiego del metodo o lo abbia ignorato per colpa.
art. 416bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Richiamata per contestualizzare il riferimento alla cosca (Grande Aracri). La Corte distingue l'aggravante del "metodo" dall'agevolazione a favore dell'associazione: per l'agevolazione è necessaria una componente soggettiva; per il metodo la valutazione può avere natura oggettiva.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata nella sua portata di presunzione relativa circa l'attualità e l'adeguatezza della custodia cautelare (misura più afflittiva) quando sussistono gravi indizi e particolari circostanze, e può trovare applicazione anche in presenza dell'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto corretta l'operatività della presunzione nella fattispecie.
Richiamato per la statuizione sulle spese e per la condanna alla somma da versare alla Cassa delle Ammende per il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche quando l'imputato non è membro di un'associazione mafiosa: è decisivo che il comportamento abbia richiamato la forza intimidatrice tipica e che la vittima percepisca la possibile disponibilità di sodali in grado di intervenire.
- Per i concorrenti è sufficiente la consapevolezza dell'uso del metodo mafioso ovvero la sua ignoranza per colpa; la prova contraria spetta alla difesa che deve dimostrare l'assenza di tale consapevolezza.
- Dichiarazioni delle vittime e intercettazioni, se coerenti e riscontrate, possono costituire elementi sufficienti a fondare il "fumus" per la custodia cautelare, specialmente quando evocano l'intervento di terzi o la presenza di un retroterra criminale.
- La presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. può giustificare la misura carceraria quando risulti, anche in termini di fumus, l'attualità delle esigenze cautelari: il collegamento temporale non viene escluso automaticamente dalla distanza temporale dei fatti se il metodo intimidatorio è riconoscibile e persistente.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe concentrare gli sforzi su: a) provare l'assenza di consapevolezza circa l'uso di metodi mafiosi; b) evidenziare contraddizioni e lacune nelle dichiarazioni delle vittime o negli elementi indiziari; c) proporre elementi concreti che rendano credibile l'assenza di un retroterra intimidatorio (es. documentazione che dimostri rapporti non mafiosi, alibi, circostanze che scagionino i comportamenti ascritti).
- Il giudice di legittimità controlla la congruità e logicità della motivazione del riesame: se la motivazione è coerente e fondata su elementi probatori, la conferma della misura cautelare è probabile.
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