Cassazione Civile, Ordinanza n. 02762/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha rettificato il rigo VL27 della dichiarazione IVA/Modello Unico 2008, azzerando un credito d'imposta di euro 22.965,00 ritenuto indebitamente utilizzato e irrogando le sanzioni. La pretesa si fondava sul rilievo che, per gli anni precedenti, non risultava alcun diniego di rimborso accompagnato da autorizzazione al riporto del credito. La società contribuente aveva impugnato l'atto, sostenendo la legittimità dell'utilizzo del credito e deducendo vizi dell'avviso. La C.T.R. aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo che l'avviso facesse riferimento solo a un'istanza di rimborso IVA del 1996 e che l'Ufficio avesse richiamato solo in giudizio una ulteriore istanza del 1997, così integrando tardivamente la motivazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1 d.P.R. n. 443/1997, per avere la C.T.R. ignorato che, a seguito del diniego di rimborso per decadenza, il credito non poteva essere riportato in dichiarazione senza autorizzazione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, per avere qualificato come integrazione postuma della motivazione ciò che era invece semplice allegazione probatoria relativa all'istanza del 1997; 3) violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto che le sorti dell'istanza di rimborso non pregiudicassero il diritto di credito e per aver lasciato impregiudicate ulteriori determinazioni dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la motivazione dell'avviso fosse già incentrata sul fatto che non risultava alcun diniego di rimborso con autorizzazione al riporto e che il successivo richiamo, in giudizio, all'istanza di rimborso IVA del 1997 non integrasse la motivazione ma costituisse prova contraria alla pretesa della contribuente. Ha inoltre affermato che, ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 443/1997, il riporto del credito a seguito di rimborso denegato presuppone l'indicazione del credito da parte dell'Agenzia e la conseguente autorizzazione al riporto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il riporto in dichiarazione dei crediti chiesti a rimborso negli anni precedenti è subordinato all'indicazione del credito spettante da parte dell'Ufficio, con conseguente autorizzazione al riporto; il mero diniego di rimborso non basta.
La disciplina del rimborso IVA rileva come presupposto per il riconoscimento del credito e per l'eventuale autorizzazione al riporto; il diniego per difetto di presupposti incide sulla possibilità di utilizzo del credito.
La deduzione in giudizio dell'esistenza di un'istanza di rimborso diversa da quella richiamata nell'avviso attiene al piano probatorio e non a quello motivazionale.
La motivazione dell'avviso va valutata per ciò che contiene al momento dell'emanazione; non può dirsi integrata ex post da allegazioni che servono soltanto a contrastare la domanda del contribuente.
Massime di principio
- Quando l'avviso di accertamento espone una ragione fiscale determinata, la successiva produzione in giudizio di ulteriori elementi fattuali non integra la motivazione dell'atto, ma può valere solo come prova a sostegno della pretesa già enunciata.
- In tema di utilizzo in dichiarazione di crediti IVA chiesti a rimborso negli anni precedenti, il contribuente può riportare il credito solo se l'Ufficio abbia riconosciuto il credito spettante e autorizzato il riporto; il semplice rigetto dell'istanza non equivale ad autorizzazione.
- L'erronea individuazione, da parte del giudice di merito, del confine tra motivazione dell'atto impositivo e allegazione probatoria costituisce errore di diritto censurabile in cassazione.
- Se la decisione di merito trascura il presupposto normativo che condiziona il riporto del credito IVA, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto.
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