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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2447/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente deduce che la Corte di appello, pur avendo affermato che il Tribunale aveva errato nell'individuare quale fosse il reato "più grave" ai fini della continuazione, avrebbe a sua volta errato nel fissare la pena minima per il reato di tentato furto. Secondo il ricorrente, a seguito dell'azzeramento delle aggravanti per il tentato furto (per effetto delle attenuanti equivalenti), la pena base per il tentato furto non aggravato sarebbe di 2 mesi di reclusione e non di 1 anno come ritenuto dalla Corte di appello; ne deriverebbe che la pena finale inflitta avrebbe dovuto essere molto più bassa e, quindi, che la sentenza non è veramente "benevola" come sostenuto dalla Corte di merito.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, confermando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per la continuazione, il reato "più grave" si individua in astratto in base alla pena edittale alla quale si giunge tenendo conto delle circostanze effettivamente valutate dal giudice. Dato che le circostanze attenuanti generiche sono state considerate equivalenti alle aggravanti e applicate anche alla recidiva reiterata specifica, il reato più grave va individuato nel delitto in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5) con pena massima superiore rispetto al tentato furto così bilanciato. La Corte ha inoltre ritenuto che la pena di base adottata dal Tribunale (10 mesi e €1.100 per il capo B) è leggermente superiore al minimo edittale e che la Corte di appello non ha influenzato negativamente la congruità della pena anche se aveva errato nella formulazione circa quale reato fosse il più grave. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha considerato la pena prevista per questo comma quale parametro di raffronto per individuare, alla luce delle circostanze considerate, il reato più grave ai fini della continuazione; la pena minima prevista per tale fattispecie è stata indicata come sei mesi di reclusione.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul reato continuato: la Corte ha richiamato il principio che il reato "più grave" si identifica in astratto valutando la pena edittale risultante dopo il bilanciamento delle circostanze applicate dal giudice.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata al ricorrente.

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite, n. 25939 del 28/02/2013 (Ciabotti)

    Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347

    Principio guida: per la continuazione la violazione "più grave" va individuata in astratto in base alla pena edittale risultante dopo aver considerato le singole circostanze fattuali e il bilanciamento tra di esse; tale principio è stato applicato nella decisione.

Massime di principio

  • Per stabilire quale reato sia "più grave" ai fini della continuazione occorre confrontare le pene edittali effettive delle fattispecie così come risultano dopo il bilanciamento delle circostanze concrete valutate dal giudice, non solo le fattispecie in astratto.
  • L'applicazione di circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti incide sul confronto fra reati nella continuazione: possono ridurre l'effettiva gravità edittale di un reato rispetto ad un altro.
  • Un errore formale nella motivazione della Corte d'appello (es. indicazione inesatta di quale reato sia il più grave) non porta all'annullamento se risulta che la misura della pena è congrua e non è stata effettivamente influenzata dall'errore.
  • In sede di impugnazione è necessario dimostrare non solo l'errore di diritto ma anche che l'errore abbia inciso concretamente sulla determinazione della pena; altrimenti la Cassazione tende a confermare la decisione di merito.
  • Quando si contesta la base edittale o la pena minima applicata, è utile fornire calcoli chiari che mostrino come il bilanciamento di aggravanti e attenuanti modifica la forbice edittale e quindi la corretta pena di partenza.

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