Cassazione Civile, Ordinanza n. 00711/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione per nuovo esame dell'appello e delle domande del professionista, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda il compenso richiesto da un architetto per attività di progettazione relativa alla realizzazione di due palazzine su un terreno di proprietà dei convenuti. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto provato il conferimento dell'incarico professionale ai proprietari, valorizzando soprattutto la sottoscrizione da parte loro dei progetti e delle domande per il rilascio del titolo edilizio, oltre ad altri elementi quali la mancata corresponsione degli oneri concessori e la successiva previsione contrattuale di non utilizzare quei progetti. I ricorrenti hanno impugnato la decisione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1326 c.c., sostenendo che la sola sottoscrizione del progetto e della domanda di permesso a costruire non basta a integrare proposta e accettazione del contratto d'opera; 2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato il contratto con una società terza, una lettera dell'avvocato della società, la nomina di un diverso tecnico, l'asserita mancata conoscenza del professionista e una lettera che qualificava il professionista come rappresentante di altra società; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva fondato la prova solo su indizi non gravi, precisi e concordanti e senza valutare gli elementi contrari; 4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e della disciplina del mandato, contestando la qualificazione del rapporto con la società terza come mandato irrevocabile; 5) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., perché il richiamo al mandato avrebbe introdotto un tema non proposto dalla domanda originaria, che assumeva un incarico diretto ai proprietari. La Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo sotto il profilo della violazione dell'art. 2729 c.c., perché la Corte d'appello aveva desunto l'esistenza del contratto d'opera professionale da un fatto storico non grave e non concordante, ossia la mera sottoscrizione dei progetti e della domanda edilizia da parte dei proprietari. La Suprema Corte ha osservato che tale sottoscrizione risponde alle esigenze pubblicistiche collegate al permesso di costruire e non è di per sé idonea a provare il contratto d'opera né l'incontro dei consensi. Ha inoltre rilevato che gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte territoriale non erano idonei a integrare una presunzione grave e concordante, anche perché alcuni erano coerenti con la tesi difensiva dei proprietari e la motivazione non aveva costruito correttamente il ragionamento presuntivo. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi ai principi espressi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La parte ricorrente lo invoca per sostenere che la conclusione del contratto richiede proposta e accettazione e che la sola sottoscrizione del progetto edilizio non integra di per sé l'accordo contrattuale; la Corte non accoglie questo motivo specifico ma richiama il tema nel contesto della prova del contratto.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il permesso di costruire spetta al proprietario del suolo; la Corte osserva che la sottoscrizione dei progetti ai fini del titolo edilizio risponde a esigenze pubblicistiche e non prova il contratto d'opera.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, richiamato per qualificare le censure di violazione di legge, omesso esame e errores in procedendo.
La Corte afferma che la prova presuntiva richiede presunzioni gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi complessivamente, e non può fondare la decisione su un fatto storico privo dei requisiti richiesti.
È richiamato nel ricorso per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte non lo pone a fondamento dell'accoglimento, che avviene invece per errata applicazione delle presunzioni.
Sono richiamati come violati dai ricorrenti per asserita cattiva valutazione delle prove; il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
Sono richiamati nel quarto motivo per contestare la qualificazione del rapporto con la società terza come mandato; il motivo resta assorbito.
Sono richiamati nel quinto motivo per sostenere che la Corte d'appello avrebbe deciso oltre i limiti della domanda e dell'appello; il motivo è assorbito.
È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
È richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
Massime di principio
- In tema di prova presuntiva, il fatto noto posto a base dell'inferenza deve essere storicamente determinato e deve consentire, insieme agli altri indizi, una conclusione gravemente, precisamente e concordemente orientata verso il fatto ignoto da provare.
- La valutazione presuntiva non può risolversi in un ragionamento atomistico: il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi apprezzarli unitariamente per verificare se convergano in modo univoco.
- La mera sottoscrizione da parte del proprietario dei progetti e della domanda di permesso a costruire, essendo funzionale agli adempimenti pubblicistici connessi al titolo edilizio, non è di per sé sufficiente a provare il conferimento di un incarico professionale di progettazione.
- Per dimostrare l'esistenza di un contratto d'opera professionale non basta valorizzare elementi che, letti nel complesso, siano compatibili anche con la tesi contraria: la presunzione deve poggiare su indizi realmente convergenti e non equivoci.
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