Cassazione Civile, Ordinanza n. 15739/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta sulle successioni e INVIM emesso a seguito della morte del padre dei ricorrenti. Dopo una dichiarazione di successione originaria del 1987 e una successiva dichiarazione integrativa del 2019, resa per l’emersione di immobili non indicati nel relictum, gli eredi hanno contestato la liquidazione dell’Ufficio. In particolare, sostenevano di essersi avvalsi del criterio catastale automatico previsto per la determinazione del valore degli immobili e chiedevano, con dichiarazione correttiva/sostitutiva e istanza in autotutela, che i valori fossero ricalcolati con i coefficienti vigenti all’epoca di apertura della successione, non con quelli del 2019. Inoltre, eccepivano che la richiesta di INVIM fosse illegittima perché non preceduta da un autonomo avviso di accertamento e perché l’Ufficio sarebbe decaduto dal potere impositivo. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione dell’art. 34, comma 5, d.lgs. n. 346/1990, per avere il giudice d’appello ritenuto che nella dichiarazione integrativa fosse stato indicato un valore venale e non un valore catastale aggiornato; 2) violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 643/1972 e dell’art. 112 c.p.c., per omessa considerazione dell’eccezione relativa alla necessità di un previo avviso di accertamento ai fini INVIM.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare sulla asserita nullità della sentenza d’appello per contrasto tra motivazione e dispositivo, osservando che nel caso concreto il vizio risultava essere un errore materiale emendabile con la procedura di correzione e non un motivo di ricorso per cassazione. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la dichiarazione di successione è emendabile anche dopo la scadenza del termine di presentazione e anche dopo la notificazione dell’avviso di liquidazione, ma nel caso concreto la sentenza impugnata aveva accertato in fatto che gli eredi avevano originariamente indicato il valore venale degli immobili e solo dopo la notifica dell’avviso avevano cercato di sostituirlo con il criterio catastale; tale accertamento non era stato censurato come omesso esame di fatto decisivo e non poteva essere rivalutato in cassazione. Inoltre, i ricorrenti non avevano allegato e dimostrato in modo specifico la corrispondenza o l’eccedenza dei valori. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione contestuale dell’INVIM con l’avviso relativo all’imposta di successione, poiché l’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 643/1972 consente un unico avviso quando l’accertamento riguarda anche il valore ai fini delle imposte di registro o successione; pertanto non era necessario un autonomo avviso di accertamento e non era maturata alcuna decadenza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
consente, nel sistema della successione, la valutazione automatica degli immobili secondo i criteri legali; la rettifica della dichiarazione è possibile, ma nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile perché il giudice di merito ha accertato che non vi era stato un errore emendabile bensì il tentativo di sostituire un criterio di stima già consapevolmente scelto.
art. 27, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
la liquidazione deve essere notificata entro tre anni dalla dichiarazione di successione o da quella sostitutiva/integrativa; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
il rimedio della correzione è destinato a eliminare errori materiali o di calcolo e non è mezzo di impugnazione; non può essere invocato per contestare il contenuto decisorio della sentenza, specie quando il contrasto tra motivazione e dispositivo sia solo apparente o emendabile.
il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo che impedisca di individuare la statuizione determina nullità della sentenza; nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto che si trattasse di errore materiale e non di nullità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale esposizione delle ragioni di censura; una formulazione generica o non tecnica non soddisfa il requisito di specificità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia/violazione processuale con riferimento al secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la doglianza sul fatto accertato dal giudice di merito avrebbe dovuto essere veicolata, se del caso, come omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito.
art. 20, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
"L'accertamento se riguarda anche la determinazione del valore ai fini dell'applicazione delle imposte di registro o di successione può essere notificato con un unico avviso"
legittima la notificazione con un solo avviso della liquidazione relativa anche all’INVIM quando l’accertamento investe valori rilevanti per l’imposta di successione; non serve un previo avviso autonomo di accertamento.
art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
gli uffici competenti alla registrazione della denuncia di successione provvedono anche ad accertamento, liquidazione e riscossione dell’INVIM.
art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
prevede la dichiarazione contestuale ai fini INVIM; l’omessa presentazione consente all’Ufficio di richiedere l’imposta e la sanzione.
art. 20, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
è richiamato per il termine di decadenza dell’accertamento INVIM, che nel caso concreto non è maturato.
invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata perché il giudice d’appello ha affrontato la questione dell’INVIM.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale in materia successoria è emendabile anche oltre il termine di presentazione, ma l’efficacia della rettifica cambia a seconda che intervenga prima o dopo la notifica dell’avviso di liquidazione: prima vincola l’Ufficio, dopo impone al contribuente di provare la fondatezza della correzione in giudizio.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei documenti; una censura che mira solo a ottenere una diversa lettura del contenuto della dichiarazione o del materiale probatorio è inammissibile o comunque infondata.
- Un contrasto tra motivazione e dispositivo è deducibile in cassazione solo se è insanabile e impedisce di individuare la decisione; se invece deriva da mera svista materiale, il rimedio è la correzione degli errori materiali e non l’impugnazione.
- In tema di INVIM, quando l’accertamento riguarda anche la determinazione del valore rilevante per l’imposta di successione, la legge consente la notificazione con un unico avviso, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento preliminare.
- Nel ricorso per cassazione è necessario formulare censure specifiche e autosufficienti, con allegazione chiara dei fatti decisivi e dei documenti rilevanti; la genericità dell’allegazione e la mancata specifica dimostrazione del fatto contestato indeboliscono radicalmente il motivo.
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