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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21725/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, da una società originaria a una società neocostituita, di rapporti di lavoro relativi a presunti rami d'azienda. Un gruppo di lavoratori ha agito per ottenere la dichiarazione di inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., l'illegittimità della cessione dei singoli contratti di lavoro e la continuità giuridica dei rapporti con la società cedente, con conseguente ripristino delle mansioni e della sede di lavoro originarie. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande; la Corte d'appello aveva respinto gli appelli delle società. In cassazione la società cessionaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. e della normativa UE sul trasferimento di ramo d'azienda, sostenendo che non sarebbe necessaria la preesistenza del ramo ceduto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la società cessionaria operava esclusivamente con i rami ceduti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2112 c.c., sostenendo che i rami trasferiti costituivano entità economiche organizzate dotate di un gruppo di lavoratori, attività comune e know-how specialistico. Le parti hanno poi in gran parte conciliato la lite con rinunce e accettazioni, salvo la posizione di una lavoratrice, per la quale non è intervenuta rinuncia della società cessionaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio tra la società cedente e tutti i lavoratori che avevano rinunciato e accettato la rinuncia, con compensazione delle spese secondo gli accordi conciliativi; ha inoltre dichiarato estinto il giudizio tra la società cessionaria e gli altri lavoratori aderenti agli accordi, con spese compensate. Per la sola lavoratrice rimasta in giudizio, il ricorso della società cessionaria è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata si era conformata a un orientamento di legittimità consolidato secondo cui, ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo ceduto deve avere autonomia funzionale e tale autonomia deve preesistere al trasferimento; gli altri motivi sono stati anch'essi dichiarati inammissibili perché investivano valutazioni di merito, insindacabili in cassazione, e perché ricorreva altresì una doppia conforme. La società cessionaria è stata condannata a rifondere le spese alla sola lavoratrice non rinunciante e a versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Le spese tra le due società sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Per l'operatività della disciplina sul trasferimento d'azienda o di ramo, è necessaria la prova dell'esistenza dei requisiti del ramo ceduto; l'autonomia funzionale del ramo deve preesistere al trasferimento e va letta in integrazione con il requisito della preesistenza.

  • art. 1406 c.c.

    La disciplina dell'art. 2112 c.c. costituisce eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto.

  • Direttiva 2001/23/CE

    La Corte la richiama nel senso che la nozione di entità economica trasferita presuppone che l'autonomia funzionale sia conservata e dunque preesistente al trasferimento.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che contestano l'interpretazione della norma sostanziale e l'omesso esame di fatti decisivi sono stati ritenuti inammissibili nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla violazione delle regole di valutazione delle prove non era veicolata correttamente e, in ogni caso, attiene al merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito e non è sindacabile come violazione di legge se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Ricorreva una doppia conforme tra primo e secondo grado, con conseguente limitazione del vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi per mutare l'orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto, per la ricorrente soccombente, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Chi invoca l'applicazione dell'art. 2112 c.c. deve allegare e provare tutti i presupposti del trasferimento di ramo d'azienda, perché si tratta di una disciplina eccezionale rispetto al principio generale del consenso del lavoratore al mutamento del contraente.
  • Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda, il ramo ceduto deve essere un'entità economica dotata di autonomia funzionale già prima dello scorporo; non basta la mera continuità dell'attività dopo il trasferimento.
  • Le censure che mirano a sostituire una diversa valutazione dei fatti o delle prove a quella compiuta dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione se la motivazione è sufficiente e non contraddittoria.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente limitato e il ricorrente deve indicare specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, poiché tali norme attengono al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. ricorre quando la decisione impugnata si è conformata a un orientamento di legittimità ormai consolidato e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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