Cassazione Civile, Ordinanza n. 21725/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, da una società originaria a una società neocostituita, di rapporti di lavoro relativi a presunti rami d'azienda. Un gruppo di lavoratori ha agito per ottenere la dichiarazione di inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., l'illegittimità della cessione dei singoli contratti di lavoro e la continuità giuridica dei rapporti con la società cedente, con conseguente ripristino delle mansioni e della sede di lavoro originarie. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande; la Corte d'appello aveva respinto gli appelli delle società. In cassazione la società cessionaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. e della normativa UE sul trasferimento di ramo d'azienda, sostenendo che non sarebbe necessaria la preesistenza del ramo ceduto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la società cessionaria operava esclusivamente con i rami ceduti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2112 c.c., sostenendo che i rami trasferiti costituivano entità economiche organizzate dotate di un gruppo di lavoratori, attività comune e know-how specialistico. Le parti hanno poi in gran parte conciliato la lite con rinunce e accettazioni, salvo la posizione di una lavoratrice, per la quale non è intervenuta rinuncia della società cessionaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio tra la società cedente e tutti i lavoratori che avevano rinunciato e accettato la rinuncia, con compensazione delle spese secondo gli accordi conciliativi; ha inoltre dichiarato estinto il giudizio tra la società cessionaria e gli altri lavoratori aderenti agli accordi, con spese compensate. Per la sola lavoratrice rimasta in giudizio, il ricorso della società cessionaria è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata si era conformata a un orientamento di legittimità consolidato secondo cui, ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo ceduto deve avere autonomia funzionale e tale autonomia deve preesistere al trasferimento; gli altri motivi sono stati anch'essi dichiarati inammissibili perché investivano valutazioni di merito, insindacabili in cassazione, e perché ricorreva altresì una doppia conforme. La società cessionaria è stata condannata a rifondere le spese alla sola lavoratrice non rinunciante e a versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Le spese tra le due società sono state compensate.
Norme richiamate
Per l'operatività della disciplina sul trasferimento d'azienda o di ramo, è necessaria la prova dell'esistenza dei requisiti del ramo ceduto; l'autonomia funzionale del ramo deve preesistere al trasferimento e va letta in integrazione con il requisito della preesistenza.
La disciplina dell'art. 2112 c.c. costituisce eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto.
Direttiva 2001/23/CE
La Corte la richiama nel senso che la nozione di entità economica trasferita presuppone che l'autonomia funzionale sia conservata e dunque preesistente al trasferimento.
I motivi che contestano l'interpretazione della norma sostanziale e l'omesso esame di fatti decisivi sono stati ritenuti inammissibili nei limiti propri del giudizio di legittimità.
La censura sulla violazione delle regole di valutazione delle prove non era veicolata correttamente e, in ogni caso, attiene al merito.
Il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito e non è sindacabile come violazione di legge se non nei limiti del vizio motivazionale.
Ricorreva una doppia conforme tra primo e secondo grado, con conseguente limitazione del vizio motivazionale in cassazione.
Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi per mutare l'orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto, per la ricorrente soccombente, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Chi invoca l'applicazione dell'art. 2112 c.c. deve allegare e provare tutti i presupposti del trasferimento di ramo d'azienda, perché si tratta di una disciplina eccezionale rispetto al principio generale del consenso del lavoratore al mutamento del contraente.
- Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda, il ramo ceduto deve essere un'entità economica dotata di autonomia funzionale già prima dello scorporo; non basta la mera continuità dell'attività dopo il trasferimento.
- Le censure che mirano a sostituire una diversa valutazione dei fatti o delle prove a quella compiuta dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione se la motivazione è sufficiente e non contraddittoria.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente limitato e il ricorrente deve indicare specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, poiché tali norme attengono al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- L'inammissibilità del motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. ricorre quando la decisione impugnata si è conformata a un orientamento di legittimità ormai consolidato e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo.
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