Cassazione Civile, Ordinanza n. 19927/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito favorevole alla società, che aveva accolto la rivendicazione e respinto l'usucapione, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un'azione di rivendicazione proposta da una società contro il proprietario di un fondo confinante per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi su una porzione di terreno di circa 20 mq, con eliminazione di una catena al varco di accesso, rimozione di una pavimentazione adibita a parcheggio, chiusura di un varco nel muro di cinta e condanna al risarcimento del danno da abusiva occupazione, da liquidarsi separatamente. Il convenuto resistette eccependo la carenza di legittimazione attiva della società attrice e deducendo che l'area fosse nel possesso pacifico e pubblico della propria dante causa, proponendo in via riconvenzionale l'usucapione del bene. In primo e secondo grado le domande della società furono accolte quanto al ripristino e al danno generico, mentre la domanda di usucapione fu respinta; la Corte d'appello, dopo cassazione con rinvio per un vizio di rappresentanza processuale della società, ha confermato nel merito la decisione di accoglimento. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sulla rivendicazione, sulla prova della proprietà e sull'autosufficienza del ricorso, sostenendo che la società non avesse provato la titolarità del bene e che il giudice avesse errato nella valutazione degli atti di provenienza e della CTU; 2) e 3) violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sul contraddittorio, assumendo che il CTU avesse acquisito e utilizzato documenti e dichiarazioni fuori dai poteri conferiti e su fatti non allegati; 4) omessa ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale; 5) violazione dell'onere della prova, sostenendo che l'eccezione di usucapione non attenuasse l'onere probatorio dell'attrice e che la Corte avesse mal ripartito gli oneri tra le parti; 6) violazione delle norme sulla prova del danno, perché la società avrebbe ottenuto una condanna risarcitoria senza allegare e provare specifiche conseguenze dannose. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo per difetto di specifica indicazione/localizzazione degli atti richiamati e perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito; il secondo e il terzo perché le eventuali nullità della CTU, ove relative, avrebbero dovuto essere eccepite nella prima difesa successiva; il quarto perché censurava in modo non consentito il giudizio di irrilevanza delle prove; il quinto perché non colpiva la reale ratio decidendi, fondata sull'avvenuta prova della proprietà da parte dell'attrice e sulla mancata prova dell'usucapione da parte del convenuto; il sesto perché la domanda accolta era una condanna generica al risarcimento, per la quale è sufficiente la probabilità del danno, restando la liquidazione al giudizio successivo.
Norme richiamate
norma posta a base dell'azione di rivendicazione; il ricorrente lamentava la mancata prova rigorosa della proprietà, ma la Corte ha ritenuto che la prova fosse stata correttamente accertata dal giudice di merito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della proprietà e alla trascrizione degli atti di provenienza.
richiamato più volte in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che vi fosse stata inversione dell'onere probatorio, poiché l'attrice aveva assolto il proprio onere e il convenuto non aveva provato l'usucapione.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle prove e della proprietà.
richiamato per contestare l'utilizzo delle prove documentali e della CTU; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili.
richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito che si trattava di apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
nella precedente fase di legittimità la Corte aveva rilevato un difetto di rappresentanza processuale e affermato che doveva essere assegnato un termine per la regolarizzazione senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
richiamato per i motivi di nullità processuale; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di tempestiva deduzione o perché inidonei a censurare la reale ratio decidendi.
richiamato in relazione ai limiti dei poteri del consulente tecnico d'ufficio e al contraddittorio.
richiamato insieme all'art. 194 c.p.c. per contestare l'attività del CTU.
richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione dei limiti della consulenza tecnica.
richiamato dal ricorrente per contestare gli atti acquisiti dal CTU.
richiamato in tema di prova testimoniale, contestando la mancata ammissione dei capitoli di prova.
richiamato dalla Corte nel chiarire che una nullità assoluta, se esistente, sarebbe stata deducibile con motivo di impugnazione; nel caso concreto la nullità era ritenuta relativa e quindi soggetta a tempestiva eccezione.
la Corte lo ha applicato nel senso che il ricorso deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, senza formalismi eccessivi ma con sufficiente autosufficienza sostanziale.
richiamato per affermare che, ai fini della condanna generica al risarcimento, non occorre la prova certa del danno ma è sufficiente la probabilità della sua esistenza.
indicata per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su atti o documenti è necessario indicare con precisione il contenuto rilevante degli atti e la loro sede processuale; la mancata localizzazione e sintesi del loro tenore rende la censura inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- La deduzione di errori nella valutazione delle prove non è ammissibile in cassazione quando, sotto la formale denuncia di violazione di legge, si chiede in realtà una diversa ricostruzione del fatto e del compendio istruttorio, riservata al giudice di merito.
- Le eventuali nullità relative derivanti dall'attività del consulente tecnico d'ufficio devono essere eccepite nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla sua conoscenza; in difetto, il vizio è inammissibile in sede di legittimità.
- Il diniego di ammissione di prove testimoniale o confessionale è censurabile solo se il giudice abbia escluso il mezzo per ragioni non legate alla sua rilevanza o abbia compiuto un apprezzamento motivazionale censurabile nei limiti del vizio di motivazione.
- In azione di rivendicazione, la prova della proprietà deve coprire la catena dei trasferimenti fino al periodo utile per l'usucapione; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto assolto tale onere e non provata l'usucapione avversaria, la relativa decisione è insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
- Ai fini della condanna generica al risarcimento del danno, non è necessaria la prova certa del quantum o persino dell'esatto ammontare del pregiudizio, essendo sufficiente che risultino la condotta, il nesso causale e la probabilità dell'esistenza di un danno, la cui liquidazione è rimessa al successivo giudizio di merito.
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