Cassazione Penale, Ordinanza n. 35111/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva dichiarato i due imputati colpevoli di plurime violazioni dell’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992 e, per uno soltanto di essi, anche della contravvenzione prevista dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7 gennaio 2026, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando per ciascuno la pena in quattro mesi e quindici giorni di arresto e 1.500 euro di ammenda. Con un unico atto e due motivi, gli imputati hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle contravvenzioni. In particolare, hanno contestato la ricostruzione relativa all’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore e, per l’imputato destinatario del provvedimento questorile, la sussistenza del reato conseguente alla violazione del divieto di accesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Le censure riproponevano questioni già adeguatamente esaminate e disattese in appello, senza sottoporre a critica specifica le argomentazioni della sentenza, e miravano a ottenere una nuova lettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità in assenza di specifica indicazione di travisamenti. La Corte ha rilevato che gli accertamenti della polizia locale, utilizzabili in ragione del rito prescelto, documentavano che entrambi gli imputati indicavano agli autisti i posti disponibili nell’area del Piazzale Cimitero Monumentale, agevolavano le manovre e chiedevano denaro: per la contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, non occorre provare l’effettiva ricezione del corrispettivo. Quanto all’ulteriore reato contestato a uno solo degli imputati, la sentenza d’appello aveva considerato il provvedimento del Questore di Milano del 15 luglio 2020, notificato il 2 agosto 2020, che vietava per nove mesi l’accesso alle aree di parcheggio adiacenti al Piazzale Cimitero Monumentale, e i successivi accertamenti del 16, 20 e 26 giugno 2021. Le plurime violazioni, accompagnate dall’impedimento alla libera fruizione dello spazio pubblico e dalla richiesta di denaro, erano state ritenute idonee a dimostrare la pericolosità sociale. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, la cui misura non è riportata nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992
ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta
La contravvenzione si integra quando il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, esercita nuovamente l’attività di parcheggiatore senza autorizzazione; non è necessario dimostrare che abbia effettivamente ricevuto denaro o altra utilità.
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
Ed invero, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, laddove i giudici dell'appello hanno dato conto che Memedali Behian, pur destinatario del provvedimento del Questore di Milano datato 15.7.2020 notificatogli a mano in data 2.8.2020 che gli vietava l'accesso a tutte le aree di parcheggio adiacenti alla zona del piazzale Cimitero Monumentale per la durata di mesi nove, era stato individuato in plurime occasioni, ovvero in data 16.6.2021, 20.6.20121, 26.6.2021, si evince che hanno correttamente ritenuto, con argomentazioni insindacabili in sede di legittimità, la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente.
La violazione del divieto questorile, valutata alla luce delle plurime condotte accertate e delle circostanze che le accompagnavano, è stata ritenuta idonea a sostenere la valutazione di pericolosità sociale; la motivazione di merito al riguardo non è stata ritenuta censurabile in sede di legittimità.
I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue per ciascuno quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi e non ravvisata l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel dispositivo.
Massime di principio
- Per integrare la contravvenzione di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, è sufficiente che chi sia già stato destinatario di una sanzione amministrativa definitiva eserciti nuovamente l’attività senza autorizzazione; la prova dell’effettiva corresponsione di denaro o altra utilità non è necessaria.
- Le censure in cassazione che ripropongono questioni già esaminate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione e che sollecitano una rivalutazione delle fonti probatorie sono inammissibili, salvo la pertinente individuazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali.
- Plurime violazioni di un divieto questorile, accompagnate da condotte che ostacolano la libera fruizione dello spazio pubblico e dalla richiesta di denaro, possono essere valutate dal giudice di merito come prova della pericolosità sociale.
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