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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26133/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per presunti errori di calcolo nel cumulo e nella determinazione della pena da espiare ai fini dell'accesso al permesso premio: a) contestazione della somma complessiva delle pene (il ricorrente sostiene che non superi i 29 anni ma sia di 26 anni e 6 mesi, poi rideterminata a 17 anni 4 mesi e 20 giorni per continuazione); b) denuncia che non tutte le 34 condanne comprese nel cumulo sono aggravate dalla recidiva ex art. 99 co. 4 c.p.; c) contestazione del computo della quota di pena residua necessaria per il beneficio (la difesa indica 7 anni 1 mese mentre il Tribunale avrebbe ritenuto 7 anni 7 mesi e 15 giorni); d) presunti errori aritmetici relativi alla riduzione (1/2 o 1/3) di singole pene, all'omesso conteggio di un 'presofferto' di anni 1, mesi 7 e giorni 9 e alla mancata detrazione di 810 giorni di liberazione anticipata; e) contestazione della data di inizio della carcerazione (21/02/2016 vs 02/11/2016). Sono altresì richiamati gli artt. 30-ter e 30-quater Ord. pen. relativi ai permessi premio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specificità e di prova dell'incidenza degli errori denunciati sulla decisione impugnata. La Corte ha rilevato che la difesa non ha indicato in modo preciso le prove, i calcoli dettagliati e la data in cui il ricorrente avrebbe espiato la quota necessaria al permesso premio. Pur correggendo un errore aritmetico marginale nel computo complessivo indicato dal Tribunale di sorveglianza, la Corte ha ritenuto comunque irrilevanti ai fini dell'esito le censure non adeguatamente dimostrate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma stimata in euro 3.000 in favore della Cassa indicata nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ordinamento penitenziario

    Norma richiamata dalla difesa in relazione al calcolo della pena utile ai fini del permesso premio; la Corte ha ritenuto che il richiamo senza dettaglio probatorio non sia sufficiente e richiede la prova dell'effettiva incidenza dell'errore contestato.

  • art. 30-quater Ordinamento penitenziario

    Richiamato insieme all'art. 30-ter per contestare il computo della pena utile; la Corte richiede indicazione puntuale degli errori e della loro rilevanza per l'accesso al beneficio.

  • art. 78 codice penale

    Applicato dal Tribunale di sorveglianza come criterio moderatore: la pena complessiva non può eccedere il quintuplo della pena più grave. La Corte conferma che, anche ammessi i calcoli alternativi prospettati dalla difesa, la pena risultante sarebbe comunque superiore alla soglia determinata dall'art. 78, per cui le censure non incidono sull'esito.

  • art. 99 comma 4 codice penale

    Norma sulla recidiva qualificata: la difesa ha contestato l'applicazione generalizzata agli atti considerati, ma la Corte osserva che l'eventuale esclusione della recidiva per talune condanne non muterebbe l'esito complessivo né la determinazione della pena ai sensi dell'art. 78.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella decisione: il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se generico, indeterminato o privo di correlazione con la motivazione impugnata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tale motivo.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. U. n. 7930/1995 - Zouine; Sez. U. n. 30753/2022 - Zavettieri e altre pronunce citate)

    Principi richiamati: il cumulo delle pene conserva efficacia se produce effetti vantaggiosi; viceversa, in sede di verifica dell'ammissibilità di benefici penitenziari può essere necessario 'sciogliere' il cumulo e considerare la pena originaria, specie per reati ostativi. La Corte applica tali orientamenti nel valutare le doglianze sulla composizione del cumulo e sulla recidiva.

Massime di principio

  • Le impugnazioni per presunti errori di calcolo nella determinazione della pena devono contenere calcoli dettagliati: occorre indicare ogni sentenza, la pena inflitta, l'eventuale aggravante di recidiva, la riduzione applicabile (1/2, 1/3, ecc.), la conversione in anni/mesi/giorni e il computo cumulativo fino alla data rilevante per il beneficio.
  • Quando il giudice applica l'art. 78 c.p. (criterio del quintuplo), la riduzione operata ai sensi di tale norma può rendere irrilevanti differenze aritmetiche preliminari: il ricorrente deve dimostrare che l'errore denunciato incide proprio sulla applicazione o sul risultato dell'art. 78.
  • In caso di cumulo di pene, il cumulo si mantiene se produce effetti favorevoli al condannato; tuttavia, per valutare l'accesso ai benefici penitenziari può essere necessario 'sciogliere' il cumulo e considerare le singole pene originarie, soprattutto se vi sono reati ostativi: la parte che impugna deve spiegare quale metodo vuole adottare e perché incide sul risultato.
  • Le doglianze generiche, assertive e prive di riferimento documentale o di calcoli verificabili sono inammissibili: è indispensabile precisare l'atto o la sentenza cui si fa riferimento, il dato probatorio incompatibile con la motivazione impugnata, la prova della verità dell'elemento fattuale e l'effetto decisivo sul decisum (cfr. orientamento di Sez.6).
  • Per contestare la data di inizio della carcerazione o l'omesso riconoscimento di benefici (es. giorni di liberazione anticipata), è necessario allegare e indicare espressamente i documenti che provano le date e i periodi e calcolare la nuova data in cui si sarebbe raggiunta la quota utile al beneficio.
  • Pratica consigliata: produrre un prospetto tabellare allegato al ricorso che riporti per ciascuna condanna: data sentenza, pena originaria, applicazione/meno della recidiva, frazione applicabile, conversione in giorni, somma progressiva e data in cui sarebbe stata raggiunta la soglia per il beneficio. Senza ciò le censure aritmetiche rischiano di essere respinte come generiche.

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