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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23778/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una DIA presentata nel 2003 per lavori di ristrutturazione edilizia e recupero abitativo del sottotetto di un immobile di proprietà dei danti causa dei ricorrenti. I vicini confinanti avevano reagito sia con un procedimento possessorio volto a ottenere demolizione e ripristino, sia con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della DIA. Successivamente le parti avevano raggiunto una transazione nel gennaio 2008, con espressa rinuncia a ogni diritto o azione, nonché al ricorso straordinario e all'appello. Nonostante ciò, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato e dopo la trasmissione dell'atto di rinuncia, il Presidente della Repubblica aveva emanato nel 2017 un DPR di accoglimento del ricorso straordinario e annullamento della DIA. Gli eredi del proprietario originario hanno quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo due censure: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e del principio per cui l'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione, sostenendo che la rinuncia al ricorso e la transazione avevano fatto venir meno il potere decisorio; (2) violazione dell'art. 14 del DPR n. 1199/1971, assumendo che, nel regime previgente, il Presidente avrebbe potuto discostarsi dal parere del Consiglio di Stato solo previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il mezzo esperibile avverso la decisione su ricorso straordinario sia soltanto il ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c.; le doglianze proposte non investivano un vizio di giurisdizione, ma contestavano la possibilità di adottare il provvedimento dopo la sopravvenuta rinuncia, questione estranea al perimetro del controllo di legittimità consentito. In ogni caso, la Corte ha anche osservato che, una volta esercitata la potestas decidendi, l'organo si spoglia della cognizione, con consumazione del potere. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione in favore del Ministero e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il ricorso per cassazione avverso la decisione resa sul ricorso straordinario è ammesso solo per motivi di giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    delimita l'impugnazione alla sola denuncia di difetto di giurisdizione nel caso della decisione su ricorso straordinario

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di interesse ad agire, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nel perimetro del controllo esercitabile

  • art. 14 DPR 1199/1971

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la possibilità di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la censura è stata ritenuta comunque inammissibile

  • artt. 8 ss. DPR 1199/1971

    disciplinano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

  • art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002

    consente la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • La decisione resa sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è impugnabile in cassazione soltanto nei limiti del ricorso per motivi di giurisdizione, non per contestare errori di merito o violazioni di legge diverse dal difetto di giurisdizione.
  • Le doglianze che attengono alla sopravvenuta rinuncia al ricorso, alla permanenza dell'interesse o alla possibilità di riesame del parere non integrano di per sé un vizio di giurisdizione e sono quindi inidonee a fondare il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
  • Una volta esercitata la potestas decidendi da parte dell'organo competente, il potere si consuma e non può essere riaperto per effetto di successive vicende fattuali, salvo diverso potere espressamente previsto dall'ordinamento.
  • Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese in favore della parte resistente e, ove ricorrano i presupposti di legge, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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