Cassazione Penale, Sentenza n. 24611/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente chiedeva la sostituzione con arresti domiciliari con controllo elettronico e limitazioni comunicative. Contestava la mancata e insufficiente motivazione circa l'inidoneità, nel caso concreto, degli arresti domiciliari anche se corredati dalle procedure di controllo (art. 275 c.p.p., comma 3 e 3-bis) e denunciava carenze nella valutazione del pericolo di fuga/recidiva specifica (art. 274 c.p.p. comma 1 lett. c). La difesa richiamava anche il mutamento normativo (L. n. 47/2015) che impone un onere motivazionale stringente per il giudice della cautela.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: l'entità delle quantità di cocaina (capo 1: 1,8 kg; capo 2: 260 kg) e gli elementi istruttori indicano un ruolo non puramente esecutivo, legami stabili con i vertici dell'organizzazione e profili di internazionalità, con conseguente concreto e attuale pericolo di reiterazione dei delitti; la confessione e la donazione non sono idonee, in sede cautelare, a dimostrare il venir meno della pericolosità sociale. Il Tribunale ha inoltre motivato che gli arresti domiciliari con controllo a distanza non escluderebbero la possibilità di dirigere l'attività criminosa dall'interno del domicilio. Per tali ragioni la custodia in carcere è stata ritenuta adeguata e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria indicata in dispositivo; la cancelleria è stata tenuta ad adempiere gli obblighi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 (testo unico stupefacenti)
Reati di detenzione/importazione di sostanze stupefacenti; rilevanza della gravità del reato rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, considerata l'entità degli stupefacenti sequestrati
Aggravante quantitativa che, per la Corte, attenua il carattere 'estemporaneo' dell'attività illecita e rafforza la maggiore pericolosità sociale dell'imputato
Codice di procedura penale, art. 275, commi 2, 3 e 3-bis
"deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1"
Imposto un obbligo motivazionale specifico qualora si mantenga la custodia cautelare in carcere invece degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto adempiuto tale onere dal Tribunale del riesame, dato il quadro fattuale
Codice di procedura penale, art. 275-bis, comma 1
Disciplina delle procedure di controllo a distanza (braccialetto elettronico); interpretata come misura non sempre idonea a impedire la direzione/organizzazione di attività criminali dall'interno del domicilio
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c
Consente la custodia cautelare anche per pericolo di fuga o di inquinamento delle prove; la censura del ricorrente sulla mancata concreta valutazione del pericolo di fuga è stata ritenuta infondata dalla Corte
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Richiamato dalla difesa come base di censura sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti del giudizio di legittimità (non riesame dei fatti se non per manifesta illogicità della motivazione)
Codice di procedura penale, art. 275, comma 2
Criterio di proporzionalità tra durata della custodia cautelare e pena applicata; il Tribunale ha ritenuto proporzionata la misura rispetto alla pena di anni 10 e mesi 8
Riforma richiamata dalla difesa per sottolineare l'inasprimento dell'onere motivazionale del giudice delle misure cautelari; la Corte ha valutato che, anche alla luce della riforma, la motivazione era adeguata
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare; applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Disposizioni per l'attuazione del c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Compiti della cancelleria in caso di rigetto/inammissibilità, richiamati nella sentenza per gli adempimenti consequenziali
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Principi consolidati: la Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti salvo vizio di motivazione manifesto; la collaborazione/confessione non basta di per sé a far venire meno la pericolosità sociale ai fini cautelari
Massime di principio
- La sola confessione o atti di "pentimento" (es. donazioni) non sono, di regola, sufficienti a dimostrare il venire meno della pericolosità sociale ai fini cautelari; rilevano gli elementi concreti che indicano il ruolo e i legami nell'organizzazione criminale
- L'entità quantitativa dello stupefacente e l'emergere di rapporti stabili con vertici organizzativi rafforzano la giustificazione della custodia in carcere e il pericolo di recidiva specifica
- Gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico possono essere ritenuti inidonei se sussiste il rischio che l'imputato possa dirigere o agevolare attività illecite dall'interno del domicilio; il braccialetto non garantisce la prevenzione di tutte le forme di attività a distanza
- Il giudice delle misure cautelari deve motivare specificamente perché ritiene inadeguata la misura alternativa alla custodia in carcere (art. 275 c.p.p. e 3-bis); tale motivazione va ancorata a elementi fattuali concreti
- In Cassazione il sindacato sulla ritenuta necessità della custodia cautelare è limitato: il ricorso è ammissibile se denuncia violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non per una mera rivalutazione dei fatti
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