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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24611/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente chiedeva la sostituzione con arresti domiciliari con controllo elettronico e limitazioni comunicative. Contestava la mancata e insufficiente motivazione circa l'inidoneità, nel caso concreto, degli arresti domiciliari anche se corredati dalle procedure di controllo (art. 275 c.p.p., comma 3 e 3-bis) e denunciava carenze nella valutazione del pericolo di fuga/recidiva specifica (art. 274 c.p.p. comma 1 lett. c). La difesa richiamava anche il mutamento normativo (L. n. 47/2015) che impone un onere motivazionale stringente per il giudice della cautela.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: l'entità delle quantità di cocaina (capo 1: 1,8 kg; capo 2: 260 kg) e gli elementi istruttori indicano un ruolo non puramente esecutivo, legami stabili con i vertici dell'organizzazione e profili di internazionalità, con conseguente concreto e attuale pericolo di reiterazione dei delitti; la confessione e la donazione non sono idonee, in sede cautelare, a dimostrare il venir meno della pericolosità sociale. Il Tribunale ha inoltre motivato che gli arresti domiciliari con controllo a distanza non escluderebbero la possibilità di dirigere l'attività criminosa dall'interno del domicilio. Per tali ragioni la custodia in carcere è stata ritenuta adeguata e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria indicata in dispositivo; la cancelleria è stata tenuta ad adempiere gli obblighi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73 (testo unico stupefacenti)

    Reati di detenzione/importazione di sostanze stupefacenti; rilevanza della gravità del reato rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, considerata l'entità degli stupefacenti sequestrati

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 80

    Aggravante quantitativa che, per la Corte, attenua il carattere 'estemporaneo' dell'attività illecita e rafforza la maggiore pericolosità sociale dell'imputato

  • Codice di procedura penale, art. 275, commi 2, 3 e 3-bis

    "deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1"

    Imposto un obbligo motivazionale specifico qualora si mantenga la custodia cautelare in carcere invece degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto adempiuto tale onere dal Tribunale del riesame, dato il quadro fattuale

  • Codice di procedura penale, art. 275-bis, comma 1

    Disciplina delle procedure di controllo a distanza (braccialetto elettronico); interpretata come misura non sempre idonea a impedire la direzione/organizzazione di attività criminali dall'interno del domicilio

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    Consente la custodia cautelare anche per pericolo di fuga o di inquinamento delle prove; la censura del ricorrente sulla mancata concreta valutazione del pericolo di fuga è stata ritenuta infondata dalla Corte

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamato dalla difesa come base di censura sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti del giudizio di legittimità (non riesame dei fatti se non per manifesta illogicità della motivazione)

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 2

    Criterio di proporzionalità tra durata della custodia cautelare e pena applicata; il Tribunale ha ritenuto proporzionata la misura rispetto alla pena di anni 10 e mesi 8

  • Legge n. 47 del 2015

    Riforma richiamata dalla difesa per sottolineare l'inasprimento dell'onere motivazionale del giudice delle misure cautelari; la Corte ha valutato che, anche alla luce della riforma, la motivazione era adeguata

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare; applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • Disposizioni per l'attuazione del c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Compiti della cancelleria in caso di rigetto/inammissibilità, richiamati nella sentenza per gli adempimenti consequenziali

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Principi consolidati: la Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti salvo vizio di motivazione manifesto; la collaborazione/confessione non basta di per sé a far venire meno la pericolosità sociale ai fini cautelari

Massime di principio

  • La sola confessione o atti di "pentimento" (es. donazioni) non sono, di regola, sufficienti a dimostrare il venire meno della pericolosità sociale ai fini cautelari; rilevano gli elementi concreti che indicano il ruolo e i legami nell'organizzazione criminale
  • L'entità quantitativa dello stupefacente e l'emergere di rapporti stabili con vertici organizzativi rafforzano la giustificazione della custodia in carcere e il pericolo di recidiva specifica
  • Gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico possono essere ritenuti inidonei se sussiste il rischio che l'imputato possa dirigere o agevolare attività illecite dall'interno del domicilio; il braccialetto non garantisce la prevenzione di tutte le forme di attività a distanza
  • Il giudice delle misure cautelari deve motivare specificamente perché ritiene inadeguata la misura alternativa alla custodia in carcere (art. 275 c.p.p. e 3-bis); tale motivazione va ancorata a elementi fattuali concreti
  • In Cassazione il sindacato sulla ritenuta necessità della custodia cautelare è limitato: il ricorso è ammissibile se denuncia violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non per una mera rivalutazione dei fatti

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