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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31542/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel contestava l'esecuzione, da parte di Poste Italiane, di un bonifico domiciliato a favore di persona diversa dal beneficiario indicato (pagamento a soggetto che aveva esibito probabilmente un documento contraffatto), sostenendo di aver dovuto pagare nuovamente la somma al reale creditore. In primo grado il Giudice di pace aveva condannato Poste; in appello il Tribunale di Trieste ha ritenuto che il bonifico domiciliato rientri nella disciplina della delegazione/mandato e che spettasse a Poste dimostrare di aver adempiuto diligentemente o di aver pagato il reale beneficiario. Poste ha provato di aver verificato un documento di identità, il codice fiscale e la password inviata dall'ordinante; il Tribunale ha quindi rigettato la domanda. Genertel ha impugnato in Cassazione su tre motivi: (1) invocata applicazione analogica dell'art.43 legge assegni (responsabilità 'automaticà' della negoziatrice), (2) violazione della diligenza professionale e interpretazione contrattuale (in particolare la presunta obbligatorietà della verifica di due documenti d'identità e omissione di verifiche come il codice fiscale), (3) omesso esame della discrepanza tra firme e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: l'art. 43 della legge assegni non poteva essere esteso per analogia e, comunque, la responsabilità in casi analoghi è di natura contrattuale e fondata sulla colpa/diligenza; il bonifico domiciliato è da inquadrare nel regime della delegazione/mandato e quindi si applicano le regole dell'adempimento e della diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1218 c.c.). Sul punto della verifica dei documenti, la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia plausibilmente interpretato il contratto come sufficiente la verifica del documento di identità esibito, del codice fiscale e della password, e che la raccomandazione ABI sulle due carte non sia vincolante. Le censure relative alle firme sono state considerate questioni di fatto insindacabili in Cassazione. La Corte ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e ha rilevato gli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • R.D. n. 1736 del 1933 (legge sugli assegni), art. 43, comma 2

    La Corte ha escluso l'estensione per analogia al bonifico domiciliato e ha affermato che la norma non introduce una responsabilità oggettiva della negoziatrice: anche nell'ipotesi di pagamento a persona diversa l'obbligo di responsabilità è fondato sulla colpa/diligenza e consente alla negoziatrice la prova liberatoria di aver adottato la dovuta diligenza.

  • Codice Civile, art. 1176, comma 2

    Il criterio di diligenza richiesto alla Poste è quello del buon professionista/operatore qualificato; la prova che l'operatore ha usato la diligenza qualificata può esonerarlo dalla responsabilità.

  • Codice Civile, art. 1218

    Regola l'onere di provare l'adempimento o l'inesistenza dell'inadempimento; applicata al rapporto delega/mandato per valutare la responsabilità del delegato (Poste) verso il delegante (Genertel).

  • Codice Civile, art. 2697

    Principi sulla ripartizione dell'onere della prova: il giudice di merito ha correttamente attribuito a Poste l'onere di provare l'adempimento o la diligenza e ha ritenuto tale onere assolto mediante prove e indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti.

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 35

    Norma citata in relazione ai tipi di documenti di identificazione; la Corte ha però ritenuto che l'eventuale richiamo contrattuale a 'documenti di riconoscimento' non imponga necessariamente l'esibizione di due documenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Rilevata l'eventuale necessità per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, secondo la disciplina sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione/mandato: la responsabilità del soggetto che esegue il pagamento è di natura contrattuale e soggetta alle regole generali sull'adempimento e sulla diligenza (art.1218 e art.1176 c.c.).
  • La normativa sugli assegni (art. 43 legge assegni) non introduce automaticamente una responsabilità oggettiva estendibile ad altri istituti di pagamento; l'analogia non è appropriata se il rapporto è eminentemente contrattuale.
  • Spetta al delegato (es. banca, ente postale) dimostrare di aver adempiuto correttamente o di aver adottato la dovuta diligenza; l'esibizione e la registrazione del documento d'identità, del codice fiscale e di eventuali credenziali (es. password) sono elementi probatori rilevanti per la prova liberatoria.
  • La raccomandazione ABI circa l'uso di due documenti d'identità non è vincolante: la prassi ordinaria e la normativa sull'efficacia certificativa dei documenti ammettono che la identificazione possa avvenire tramite un solo documento idoneo, salvo diversa previsione contrattuale esplicita.
  • Questioni di fatto (es. valutazione della conformità tra firme, accertamento delle verifiche effettivamente svolte allo sportello) sono riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
  • Per prevenire il rischio di frodi l'ordinante (delegante) dovrebbe disciplinare contrattualmente ed informaticamente i dati obbligatori trasmessi nella disposizione telematica (es. indicazione chiara degli estremi del documento del beneficiario, ulteriori codici di controllo), mentre il delegato dovrebbe conservare documentazione e quietanze che attestino le verifiche effettuate.

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