Cassazione Civile, Ordinanza n. 27520/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società debitrice ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1126/2025, depositata il 17 novembre 2025, che aveva rigettato sia il reclamo ex art. 247 CCII contro il diniego di omologazione del concordato semplificato sia quello ex art. 51 CCII contro la sentenza del Tribunale di Brescia n. 242/2025 del 17 giugno 2025, che aveva aperto la liquidazione giudiziale su ricorso del pubblico ministero. La Corte d’appello aveva ravvisato l’assenza di fattibilità del piano, incentrato sull’affitto e successivo acquisto dell’azienda da parte di una società promissaria acquirente per complessivi euro 2.744.000: accollo liberatorio di debiti verso i dipendenti per euro 283.000, euro 200.000 alla stipula definitiva, dieci rate semestrali per complessivi euro 2.261.000, oltre a euro 25.000 di finanza esterna. Secondo la sentenza impugnata, la promissaria acquirente poteva assicurare soltanto la prima rata di euro 226.100 e la finanza esterna; per le successive nove rate, pari a euro 2.034.900, la garanzia proposta consisteva in un pegno non possessorio su crediti del circuito BEXB per euro 2.137.368, trasferiti con l’azienda, ma di valore non stimato, utilizzabili soltanto nel circuito e non esigibili in moneta legale. La Corte territoriale aveva inoltre considerato la situazione finanziaria della promissaria acquirente, il capitale circolante netto negativo, l’indice di indebitamento pari a 1,15, gli oneri finanziari, l’assenza di dati sulla capacità dell’azienda di generare liquidità nel 2024 e la mancanza di iniziative concrete per ricavare liquidità dal patrimonio immobiliare. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c., la ricorrente ha denunciato l’uso di presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza. Ha contestato separatamente gli elementi valorizzati dalla Corte d’appello: la limitata disponibilità iniziale della promissaria acquirente, sostenendo che avrebbe potuto reperire in seguito le risorse per le rate semestrali; l’assenza di garanzie specifiche, ritenuta distinta dalla possibilità di adempimento spontaneo e contraddetta dall’esistenza di un patrimonio immobiliare; gli indici finanziari, reputati insufficienti a dimostrare l’inadempimento; la mancanza di iniziative di liquidazione immobiliare; l’ipotetico ricorso a nuovi finanziamenti; e l’assenza di indicazioni sulle future fonti finanziarie della promissaria acquirente. La curatela ha proposto ricorso incidentale condizionato, riproponendo questioni di merito relative a presunte irregolarità dell’offerta aggiudicataria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il controllo giudiziale sul concordato semplificato comprenda la legittimità sostanziale della proposta e il giudizio sulla sua fattibilità e non manifesta implausibilità, anche in sede di omologazione. Ha quindi rilevato che la censura della società, pur prospettata come violazione dell’art. 2729 c.c., chiedeva in realtà una nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito. La Corte d’appello aveva esaminato separatamente gli elementi indiziari e poi valutato il loro significato complessivo, motivando in modo ampio e unitario sui profili di debolezza del piano. Il ricorso incidentale condizionato della curatela è rimasto assorbito. La società ricorrente è stata condannata a rimborsare alla curatela euro 7.000, oltre euro 200 per esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA, e all’Agenzia delle entrate euro 7.000, oltre spese prenotate a debito, spese generali al 15%, IVA e CPA. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il controllo sull’ammissibilità della proposta previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII, ha come oggetto, quindi, la verifica della legittimità sostanziale della proposta, nel cui ambito non può che essere ricompreso, ulteriormente, l’esame della sua fattibilità e della sua non manifesta implausibilità, rispondendo questo controllo in limine anche a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura.
Il controllo di ammissibilità del concordato semplificato non è limitato alla regolarità formale e alla presenza della documentazione, ma comprende la legittimità sostanziale della proposta, la fattibilità e la non manifesta implausibilità.
La fattibilità deve, quindi, essere indagata anche nella fase di omologazione del concordato semplificato ex art. 25-sexies, comma 5, CCII.
La valutazione di fattibilità del concordato semplificato può essere svolta anche nella fase di omologazione.
la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza
In cassazione la violazione dell’art. 2729 c.c. è censurabile quando sia stato applicato in modo errato il metodo legale di valutazione degli indizi, non quando si contesti la scelta o la diversa interpretazione degli elementi fattuali operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
l’errore del giudice di merito può configurare un vizio censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale
La violazione di legge in tema di prova presuntiva è configurabile quando il giudice abbia individuato in modo macroscopicamente errato la regola inferenziale, non quando si chieda una nuova ponderazione delle prove.
Massime di principio
- Nel concordato semplificato, il controllo di ammissibilità del tribunale comprende la legittimità sostanziale della proposta, la fattibilità e la sua non manifesta implausibilità; la fattibilità può essere esaminata anche in sede di omologazione.
- La censura di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile in cassazione quando denuncia l’errata applicazione del metodo di valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi o una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale. Non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice di merito ha interpretato gli indizi o chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La valutazione della prova presuntiva richiede di apprezzare la gravità secondo un ragionamento probabilistico, la precisione considerando il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto e la concordanza ponendo ciascun indizio in relazione con gli altri; l’apprezzamento dei fatti e la selezione degli indizi restano riservati al giudice di merito se adeguatamente motivati.
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