Cassazione Civile, Ordinanza n. 21894/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti da uno studio legale per compensi relativi a numerosi incarichi difensivi conferiti nel tempo da una compagnia assicurativa. L'opponente ha contestato la debenza dei compensi deducendo, tra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito derivante da un rapporto sostanzialmente unitario regolato da una convenzione tariffaria, la nullità o irrilevanza della convenzione, il mancato svolgimento delle attività difensive, la prescrizione, nonché ha chiesto la sospensione del giudizio, la riunione delle cause e la condanna al rendiconto e al risarcimento del danno. Lo studio professionale ha resistito chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi. In appello il Tribunale ha confermato la sostanziale correttezza dell'impostazione sull'abusivo frazionamento, ma ha ritenuto che la conseguenza dell'abuso fosse solo la compensazione delle spese della fase di opposizione, senza incidere sulle spese della fase monitoria. In Cassazione lo studio ha proposto sei motivi, lamentando, in sintesi: violazione del contraddittorio per la qualificazione della convenzione come contratto normativo; errata applicazione del principio di giudicato e dell'articolazione delle difese; erronea ricostruzione del rapporto come unitario e conseguente abuso del frazionamento; vizi relativi alla responsabilità aggravata e alla regolazione delle spese; illegittimità della compensazione delle spese nei confronti di altra società del gruppo assicurativo. La compagnia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che, una volta accertato l'abusivo frazionamento, il giudice avrebbe dovuto eliminare tutti gli effetti distorsivi della condotta, compresi quelli relativi alle spese della fase monitoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale della compagnia assicurativa, rilevando che il giudice di merito, pur avendo ravvisato l'abusivo frazionamento del credito, non poteva limitarsi a compensare le sole spese della fase di opposizione, dovendo invece eliminare tutti gli effetti distorsivi dell'abuso processuale e verificare l'incidenza anche sulle spese della fase monitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla dedotta introduzione di una domanda nuova in appello, esclusa dalla Corte perché si trattava di mere difese/eccezioni già svolte in opposizione
richiamato ai fini della censura sull'ammissibilità dell'appello, respinta perché le contestazioni erano già state formulate e il gravame era sufficientemente specifico
richiamato sulla dedotta novità delle domande/eccezioni in appello, esclusa dalla Corte
richiamato per il tema del giudicato interno e della pretesa preclusione derivante da precedenti decisioni
richiamato per la dedotta rinuncia o mancata riproposizione di questioni, non ritenuta decisiva
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato, esclusa per la questione processuale dell'abusivo frazionamento
richiamato nella domanda riconvenzionale di rendiconto proposta dall'opponente
richiamato per la censura di decisione a sorpresa nella qualificazione della convenzione; la Corte ha escluso la violazione perché si trattava di mera qualificazione giuridica
art. 24 Cost.
richiamato insieme al tema del contraddittorio e del diritto di difesa nella qualificazione del rapporto
art. 111 Cost.
richiamato insieme al tema del contraddittorio e della motivazione
art. 12 preleggi
richiamato nella censura interpretativa della convenzione
richiamato per la correttezza nell'esecuzione del rapporto e, nel ricorso incidentale, per il divieto di trarre vantaggio dall'abuso processuale
richiamato nella censura sulla natura negoziale della convenzione tariffaria
richiamato sulla autonomia contrattuale nella disciplina del rapporto professionale
richiamato per contestare la determinatezza/determinabilità dell'oggetto della convenzione, censura respinta
richiamato come criterio di interpretazione della convenzione tariffaria
richiamato nella prospettazione della disciplina del rapporto di opera professionale
richiamato nella critica all'uso di presunzioni per desumere l'unitarietà del rapporto
richiamato nella censura della disciplina difensiva e rappresentativa nel processo
richiamato nella censura processuale sulla violazione del contraddittorio
richiamato nella critica alla valutazione del materiale probatorio
richiamato nella critica alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 11 codice deontologico
richiamato nella censura relativa ai doveri del professionista
richiamato per la responsabilità processuale aggravata; la censura è stata assorbita nel ricorso principale e non decisa nel merito
richiamato quale parametro di lealtà e probità processuale, valorizzato dalla Corte nel ricorso incidentale per escludere che le spese generate da condotte abusive restino a carico della controparte
richiamato sulla regola di soccombenza e sulla regolazione delle spese
richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte afferma che la compensazione non basta a eliminare tutti gli effetti distorsivi dell'abusivo frazionamento
richiamato per affermare che le pretese frazionate potevano essere riproposte in cumulo oggettivo
richiamato sulla disciplina del recesso nel contratto d'opera professionale
richiamato nel testo della sentenza in relazione alla pattuizione del compenso e all'accordo scritto; il richiamo appare testuale e non chiarito in motivazione
richiamato per distinguere il fatto costitutivo del singolo credito dal rapporto unitario cui i crediti appartengono
art. 2 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale per fondare il dovere di correttezza e il divieto di abuso del processo
richiamata nel contesto della durata del processo e del possibile pregiudizio derivante dal frazionamento
Massime di principio
- Non è consentito al creditore di somme nascenti da un rapporto unitario o da una relazione fattuale continuativa proporre più giudizi separati per crediti omogenei, quando ciò comporti duplicazione di attività istruttoria e dispersione della conoscenza della medesima vicenda sostanziale; in tali casi le pretese vanno dedotte congiuntamente, salvo un oggettivo interesse alla tutela frazionata.
- Il divieto di abusivo frazionamento del credito può operare anche rispetto a crediti professionali derivanti da incarichi distinti, se tali incarichi si inseriscono in una relazione unitaria regolata dalle parti in modo omogeneo e sono fondata su fatti storici simili e ripetitivi.
- La valutazione sull'esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla proposizione separata delle cause è rimessa al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- La qualificazione giuridica di un accordo come contratto normativo, ove utilizzata dal giudice per leggere il rapporto, non integra di per sé una decisione a sorpresa che imponga preventiva rimessione al contraddittorio, se non introduce un diverso fatto costitutivo o un tema radicalmente nuovo.
- Il giudicato formatosi su una questione processuale, quale l'ammissibilità del frazionamento del credito, ha efficacia preclusiva limitata al giudizio in cui è pronunciato e non impedisce una diversa soluzione in un successivo processo tra le stesse parti, salvo diversa prova della copertura del giudicato esterno.
- L'accertamento dell'abusivo frazionamento non si esaurisce nella sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione: il giudice deve rimuovere tutti gli effetti distorsivi della condotta processuale, verificando se l'articolazione in più cause abbia aggravato anche i costi della fase monitoria.
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