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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21894/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti da uno studio legale per compensi relativi a numerosi incarichi difensivi conferiti nel tempo da una compagnia assicurativa. L'opponente ha contestato la debenza dei compensi deducendo, tra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito derivante da un rapporto sostanzialmente unitario regolato da una convenzione tariffaria, la nullità o irrilevanza della convenzione, il mancato svolgimento delle attività difensive, la prescrizione, nonché ha chiesto la sospensione del giudizio, la riunione delle cause e la condanna al rendiconto e al risarcimento del danno. Lo studio professionale ha resistito chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi. In appello il Tribunale ha confermato la sostanziale correttezza dell'impostazione sull'abusivo frazionamento, ma ha ritenuto che la conseguenza dell'abuso fosse solo la compensazione delle spese della fase di opposizione, senza incidere sulle spese della fase monitoria. In Cassazione lo studio ha proposto sei motivi, lamentando, in sintesi: violazione del contraddittorio per la qualificazione della convenzione come contratto normativo; errata applicazione del principio di giudicato e dell'articolazione delle difese; erronea ricostruzione del rapporto come unitario e conseguente abuso del frazionamento; vizi relativi alla responsabilità aggravata e alla regolazione delle spese; illegittimità della compensazione delle spese nei confronti di altra società del gruppo assicurativo. La compagnia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che, una volta accertato l'abusivo frazionamento, il giudice avrebbe dovuto eliminare tutti gli effetti distorsivi della condotta, compresi quelli relativi alle spese della fase monitoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale della compagnia assicurativa, rilevando che il giudice di merito, pur avendo ravvisato l'abusivo frazionamento del credito, non poteva limitarsi a compensare le sole spese della fase di opposizione, dovendo invece eliminare tutti gli effetti distorsivi dell'abuso processuale e verificare l'incidenza anche sulle spese della fase monitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta introduzione di una domanda nuova in appello, esclusa dalla Corte perché si trattava di mere difese/eccezioni già svolte in opposizione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato ai fini della censura sull'ammissibilità dell'appello, respinta perché le contestazioni erano già state formulate e il gravame era sufficientemente specifico

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato sulla dedotta novità delle domande/eccezioni in appello, esclusa dalla Corte

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per il tema del giudicato interno e della pretesa preclusione derivante da precedenti decisioni

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per la dedotta rinuncia o mancata riproposizione di questioni, non ritenuta decisiva

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del giudicato, esclusa per la questione processuale dell'abusivo frazionamento

  • art. 1713 c.c.

    richiamato nella domanda riconvenzionale di rendiconto proposta dall'opponente

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la censura di decisione a sorpresa nella qualificazione della convenzione; la Corte ha escluso la violazione perché si trattava di mera qualificazione giuridica

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme al tema del contraddittorio e del diritto di difesa nella qualificazione del rapporto

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme al tema del contraddittorio e della motivazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato nella censura interpretativa della convenzione

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per la correttezza nell'esecuzione del rapporto e, nel ricorso incidentale, per il divieto di trarre vantaggio dall'abuso processuale

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nella censura sulla natura negoziale della convenzione tariffaria

  • art. 1322 c.c.

    richiamato sulla autonomia contrattuale nella disciplina del rapporto professionale

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per contestare la determinatezza/determinabilità dell'oggetto della convenzione, censura respinta

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione della convenzione tariffaria

  • art. 2222 c.c.

    richiamato nella prospettazione della disciplina del rapporto di opera professionale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nella critica all'uso di presunzioni per desumere l'unitarietà del rapporto

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato nella censura della disciplina difensiva e rappresentativa nel processo

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nella censura processuale sulla violazione del contraddittorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella critica alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella critica alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 11 codice deontologico

    richiamato nella censura relativa ai doveri del professionista

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la responsabilità processuale aggravata; la censura è stata assorbita nel ricorso principale e non decisa nel merito

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato quale parametro di lealtà e probità processuale, valorizzato dalla Corte nel ricorso incidentale per escludere che le spese generate da condotte abusive restino a carico della controparte

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla regola di soccombenza e sulla regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte afferma che la compensazione non basta a eliminare tutti gli effetti distorsivi dell'abusivo frazionamento

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato per affermare che le pretese frazionate potevano essere riproposte in cumulo oggettivo

  • art. 2237 c.c.

    richiamato sulla disciplina del recesso nel contratto d'opera professionale

  • art. 2333 c.c.

    richiamato nel testo della sentenza in relazione alla pattuizione del compenso e all'accordo scritto; il richiamo appare testuale e non chiarito in motivazione

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per distinguere il fatto costitutivo del singolo credito dal rapporto unitario cui i crediti appartengono

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale per fondare il dovere di correttezza e il divieto di abuso del processo

  • L. 89/2001

    richiamata nel contesto della durata del processo e del possibile pregiudizio derivante dal frazionamento

Massime di principio

  • Non è consentito al creditore di somme nascenti da un rapporto unitario o da una relazione fattuale continuativa proporre più giudizi separati per crediti omogenei, quando ciò comporti duplicazione di attività istruttoria e dispersione della conoscenza della medesima vicenda sostanziale; in tali casi le pretese vanno dedotte congiuntamente, salvo un oggettivo interesse alla tutela frazionata.
  • Il divieto di abusivo frazionamento del credito può operare anche rispetto a crediti professionali derivanti da incarichi distinti, se tali incarichi si inseriscono in una relazione unitaria regolata dalle parti in modo omogeneo e sono fondata su fatti storici simili e ripetitivi.
  • La valutazione sull'esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla proposizione separata delle cause è rimessa al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
  • La qualificazione giuridica di un accordo come contratto normativo, ove utilizzata dal giudice per leggere il rapporto, non integra di per sé una decisione a sorpresa che imponga preventiva rimessione al contraddittorio, se non introduce un diverso fatto costitutivo o un tema radicalmente nuovo.
  • Il giudicato formatosi su una questione processuale, quale l'ammissibilità del frazionamento del credito, ha efficacia preclusiva limitata al giudizio in cui è pronunciato e non impedisce una diversa soluzione in un successivo processo tra le stesse parti, salvo diversa prova della copertura del giudicato esterno.
  • L'accertamento dell'abusivo frazionamento non si esaurisce nella sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione: il giudice deve rimuovere tutti gli effetti distorsivi della condotta processuale, verificando se l'articolazione in più cause abbia aggravato anche i costi della fase monitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaNullità

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