Cassazione Civile, Ordinanza n. 13928/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a 12 cartelle di pagamento, deducendo l'omessa notifica delle cartelle e di alcuni atti presupposti, oltre ad altri vizi. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata la notifica e aveva annullato gli atti impugnati. L'agente della riscossione aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; la società è rimasta intimata. La Corte, in via preliminare e d'ufficio, ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, rilevando che il nuovo art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche ai processi pendenti e tipizza i soli casi di diretta impugnabilità del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata. Poiché la controversia riguardava proprio l'impugnazione di estratti di ruolo, la Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente perché proposto contro estratti di ruolo, fattispecie non autonomamente impugnabile fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. Le spese sono state compensate per la novità del quadro interpretativo, essendo il ricorso introduttivo anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"l'estratto di ruolo non è impugnabile"
La norma, introdotta dal d.l. n. 146 del 2021 e applicabile ai processi pendenti, concretizza e limita l'interesse alla tutela immediata, consentendo la diretta impugnazione solo nei casi tassativi di pregiudizio per appalti, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
La disposizione di conversione ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 introducendo il comma 4-bis, con efficacia nei giudizi pendenti.
Norma di conversione che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis.
È il fondamento della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
È uno dei casi tassativi in cui il debitore può dimostrare un pregiudizio tale da rendere direttamente impugnabile il ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Rileva quale ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio connesso alla riscossione di somme da pubbliche amministrazioni.
art. 3 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in riferimento a questa norma sono state ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite richiamate.
art. 24 Cost.
Le questioni di costituzionalità relative al diritto di difesa sono state ritenute manifestamente infondate.
art. 101 Cost.
Le questioni di costituzionalità in riferimento a questa norma sono state ritenute manifestamente infondate.
art. 104 Cost.
Le questioni di costituzionalità in riferimento a questa norma sono state ritenute manifestamente infondate.
art. 113 Cost.
Le questioni di costituzionalità in riferimento a questa norma sono state ritenute manifestamente infondate.
art. 117 Cost.
Le questioni di costituzionalità in riferimento a questa norma, anche in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, sono state ritenute manifestamente infondate.
art. 6 CEDU
Richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale, dichiarate manifestamente infondate.
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale, dichiarate manifestamente infondate.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è di regola autonomamente impugnabile: il debitore può agire direttamente solo se dimostra che dall'iscrizione a ruolo derivi uno dei pregiudizi tassativamente indicati dalla legge.
- La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche ai processi pendenti, poiché chiarisce e specifica l'interesse ad agire richiesto per la tutela immediata.
- Quando l'impugnazione è stata proposta in difetto del presupposto legale di impugnabilità, la Corte può dichiarare l'inammissibilità originaria del ricorso e cassare senza rinvio la decisione impugnata.
- La tutela processuale contro la cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nei casi tipizzati dal legislatore, non essendo sufficiente il mero riferimento all'omessa notifica dell'estratto di ruolo.
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