Cassazione Civile, Sentenza n. 266/2020 del 09/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al Tribunale il diniego di riconoscimento della protezione internazionale; il Tribunale aveva respinto la domanda con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 476/2017 depositata il 28 giugno 2017, dichiarava inammissibile l’appello perché proposto con citazione anziché con ricorso e perché il deposito in cancelleria della citazione notificata era avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 9, del d.lgs. n. 150/2011: a suo avviso, il riferimento al «ricorso» contenuto nella norma riguardava soltanto il termine semestrale per la decisione dell’appello e non modificava le forme del rito ex art. 702-quater c.p.c.; richiamava quindi l’orientamento che ammetteva l’introduzione del gravame con citazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d’appello di Trieste e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel regime dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2011 modificato dal d.lgs. n. 142/2015, l’appello in materia di protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso. Tuttavia, il mutamento interpretativo rispetto al precedente orientamento che ammetteva la citazione costituisce overruling processuale imprevedibile e repentino: l’affidamento nella regola anteriore impedisce che la nuova interpretazione determini, nel caso concreto, l’inammissibilità del gravame per il solo errore nella forma introduttiva. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 19 del d.lgs. n. 150/2011
Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.
La disposizione, nel testo modificato, impone che l’appello contro la decisione di primo grado sulla domanda di protezione internazionale sia introdotto con ricorso.
art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142/2015
Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.
La modifica normativa ha determinato l’introduzione dell’appello con ricorso anziché con citazione, secondo il significato attribuito al nuovo testo dalle Sezioni Unite.
Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.
L’impugnazione disciplinata dall’art. 702-quater c.p.c. contro la decisione di primo grado in materia di protezione internazionale va proposta con ricorso nel regime normativo richiamato.
Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, anche se esso diverge dal successivo orientamento giurisprudenziale.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2011, come modificato dal d.lgs. n. 142/2015, l’appello ex art. 702-quater c.p.c. contro la decisione di primo grado sulla domanda di protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione.
- Quando un mutamento giurisprudenziale processuale è imprevedibile e repentino rispetto a un orientamento consolidato che ammetteva una diversa forma di impugnazione, l’affidamento nella regola precedente rileva ai fini della tutela della parte dall’inammissibilità conseguente all’inosservanza della nuova forma.
- Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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