Cassazione Civile, Ordinanza n. 23961/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due familiari che chiedevano di essere dichiarati proprietari per usucapione di una porzione di fabbricato distribuito su quattro piani e del terreno annesso, nei confronti del padre rimasto contumace. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello confermava, rilevando anche che sul bene insistevano un'ipoteca concessa a garanzia di un mutuo e una procedura esecutiva immobiliare, oltre a un contratto di locazione stipulato dal padre, circostanze ritenute incompatibili con la dedotta usucapione. Nel ricorso per cassazione gli interessati deducevano tre censure: 1) violazione dell'art. 421 c.p.c. per avere il giudice disposto l'acquisizione del contratto di locazione fuori dal rito del lavoro; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita erronea valutazione del materiale probatorio e per avere reputato inverosimile la domanda di usucapione; 3) violazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 c.c., sostenendo che gli atti compiuti dal padre non potevano valere come fatti impeditivi o interruttivi del possesso utile ad usucapire in capo agli attori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la prima doglianza perché l'erroneo richiamo all'art. 421 c.p.c. non escludeva il potere del giudice di disporre un ordine di esibizione, anche su richiesta di parte. Ha dichiarato inammissibile la seconda censura perché mirava a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità salvo i limiti rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: i giudici di merito non avevano attribuito agli atti del proprietario un effetto interruttivo del possesso altrui, ma li avevano valorizzati come manifestazione di piena signoria sul bene, incompatibile con l'usucapione da parte di terzi. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il richiamo erroneo alla norma sul processo del lavoro non impedisce il potere del giudice di disporre un ordine di esibizione; il provvedimento resta legittimo se rientra nei poteri istruttori consentiti.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, o comunque acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova soggetta a diversa regola; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Richiamato come norma sull'usucapione; la Corte nega però che, nel caso concreto, fosse stato dimostrato il possesso utile ventennale in capo ai ricorrenti.
Richiamato in tema di usucapione e di applicazione delle disposizioni sulla prescrizione; la censura che lo invocava è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione di merito.
Invocato dai ricorrenti per sostenere un effetto interruttivo, ma la Corte osserva che i giudici di merito non hanno fondato la decisione su un'interruzione del possesso, bensì sull'assenza del presupposto del possesso esclusivo utile ad usucapire.
Il filtro di inammissibilità consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo si confronta con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. una critica che miri solo a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge, o dichiari di valutare liberamente una prova soggetta a prova legale; non quando si contesti il merito del giudizio probatorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri istruttori al di fuori dei limiti consentiti, non già quando reputi più convincente una prova rispetto ad altre.
- In tema di usucapione, gli atti di gestione e disposizione del bene compiuti dal proprietario possono essere valorizzati come manifestazione della sua piena signoria sul bene e quindi come indice incompatibile con il possesso esclusivo altrui utile ad usucapire.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una diversa ricostruzione del significato degli atti considerati dal giudice di merito.
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