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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18883/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Agrigento per reati commessi in concorso a bordo di un motopeschereccio tunisino: sostiene che la condotta contestata non costituisce pirateria ma, al più, estorsione aggravata e che, in quanto tale commessa in acque internazionali, non rientrerebbe nella giurisdizione penale nazionale. Inoltre deduce che le vittime (i migranti) non sarebbero state private totalmente della loro autodeterminazione perché avrebbero acconsentito a cedere i beni per salvarsi, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato prospettato

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la qualificazione del fatto sotto il profilo della pirateria ai sensi dell'art. 1135 cod. nav. sia corretta: dalla ricostruzione fattuale emergono elementi indiziari consistenti (abbordaggio, prelievo del motore del barchino mentre i migranti erano in pericolo) tali da integrare atti di depredazione rilevanti ai fini della nozione di pirateria. La successiva richiesta di compenso ai migranti non esclude l'atto di depredazione già realizzato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; dispone altresì le comunicazioni previste dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 1135 codice della navigazione

    rubricato 'Pirateria', definisce la condotta come atti di depredazione in danno di nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata

    La Corte ha ritenuto che la sottrazione del motore a seguito di un abbordaggio, con i passeggeri del barchino in condizione di pericolo, rientri nella nozione di depredazione prevista dall'art. 1135 e, quindi, nella fattispecie di pirateria

  • art. 101 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 1982)

    any illegal act of violence or detention, or any act of depredation

    La Corte si è richiamata al testo originale in inglese per interpretare 'depredation' in senso ampio, comprendendo anche condotte che non corrispondono rigidamente alla nozione italiana di rapina e possono ricomprendere fatti assimilabili all'estorsione

  • Legge n. 689 del 1994

    ratifica della Convenzione di Montego Bay del 1982

    La ratifica lega la normativa italiana alla definizione convenzionale di piracy/depredation, integrando la lettura dell'art. 1135 cod. nav.

  • art. 628 codice penale

    Richiamato in sede di confronto dottrinale per distinguere la rapina dalla estorsione; la Corte osserva che la nozione convenzionale non si limita alla corrispondente fattispecie di rapina del codice penale italiano

  • art. 629 codice penale

    Richiamato come riferimento per l'ipotesi di estorsione, la Corte conclude che tale fattispecie può rientrare nella più ampia nozione di depredation ai fini della pirateria

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma citata per l'obbligo di dare notizia della decisione quando il provvedimento non determina la liberazione dell'indagato

Massime di principio

  • La sottrazione di beni a seguito di un abbordaggio in acque internazionali, se effettuata con violenza o in condizioni di pericolo per le persone a bordo, può configurare 'depredation' e quindi pirateria ai sensi dell'art. 1135 cod. nav., anche se la condotta può avere profili simili all'estorsione
  • La nozione convenzionale di 'depredation' (UNCLOS art. 101) deve essere interpretata in senso ampio e non coincide necessariamente con la sola fattispecie di rapina prevista dal codice penale italiano
  • Il fatto che le vittime abbiano successivamente effettuato una consegna o un pagamento non elimina automaticamente la rilevanza penale dell'atto materiale di prelievo coercitivo avvenuto in precedenza
  • In sede cautelare i giudici possono fondare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla ricostruzione fattuale anche se la qualificazione giuridica prospettata dalla difesa propone una diversa rubrica; la mera alternativa interpretativa non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza degli indizi
  • Le questioni di giurisdizione (ad es. riferite a reati commessi in acque internazionali) si valutano anche alla luce del diritto internazionale recepito: quando la fattispecie ricade nella definizione convenzionale di pirateria, la giurisdizione penale nazionale può essere esercitata

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