Cassazione Civile, Ordinanza n. 28410/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di rimborso IRPEF relativa alle ritenute operate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte come incentivo alle dimissioni. L'Ufficio aveva appellato, ma la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rimborso ritenendo tempestiva l'istanza, perché il termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 dovesse decorrere solo dal momento in cui, per effetto di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, era divenuto evidente il diritto al rimborso, applicando il principio dell'overruling e rimettendo in termini il contribuente incolpevole. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il termine decadenziale decorre sempre dal versamento o dalla ritenuta, e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia che accerti il contrasto della norma interna con il diritto UE.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR Sardegna. Richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, quando un'imposta è dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia. Esclude che il principio dell'overruling possa spostare in avanti il dies a quo in materia tributaria, essendo prevalente l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. La causa è però rinviata ad altra sezione della CTR Sardegna perché non risultava dalla sentenza né dal ricorso la data precisa di percezione delle somme, necessaria per verificare in concreto la tempestività della domanda di rimborso, e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
per le imposte sui redditi
Il termine per proporre istanza di rimborso è decadenziale e decorre dalla data del versamento dell'imposta o della ritenuta, non dalla successiva pronuncia che accerti l'incompatibilità con il diritto UE.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
La norma va intesa con riferimento alla sola possibilità legale di esercizio del diritto; non rileva, salvo eccezioni di legge, l'impossibilità di fatto di agire.
Direttiva 76/207/CEE
È richiamata come parametro eurounitario rispetto al quale veniva dedotta l'incompatibilità della disciplina interna sulle ritenute fiscali sulle somme corrisposte in occasione delle dimissioni.
È la disposizione interna ritenuta incompatibile con la direttiva comunitaria, ma tale contrasto non sposta il termine decadenziale per il rimborso.
art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973
Non citata espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte sui redditi, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza decorre dal pagamento o dalla ritenuta, anche se solo successivamente intervenga una pronuncia della Corte di giustizia che dichiari incompatibile la norma interna applicata.
- Il principio dell'overruling non è invocabile per differire il dies a quo del termine decadenziale tributario quando la pretesa restitutoria nasce da un contrasto tra norma interna e diritto dell'Unione europea.
- L'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche è particolarmente intensa in materia di entrate tributarie e impedisce di considerare indeterminato nel tempo l'esercizio del diritto al rimborso.
- Ai fini della tempestività della domanda di rimborso, il giudice deve verificare in concreto la data del versamento o della ritenuta da cui far decorrere il termine decadenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →