Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17503/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sterpa impugna la sentenza di condanna per il reato di disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.) a seguito del rifiuto/omissione di restituire un casco di volo entro 30 giorni dall'ordine notificato il 21/12/2018 (effettiva restituzione 12/04/2019). I motivi di ricorso contestano: 1) motivazione illogica perché il casco indicato non sarebbe stato quello in disponibilità dell'imputato (diverso numero seriale) e la lettera del 21/12/2018 non sarebbe un "ordine" ma una mera diffida civilistica con alternativa al pagamento; inoltre si lamenta la mancata valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto); 2) inosservanza di legge e vizio di motivazione, per presunta mancanza di chiarezza dell'ordine, per il fatto che la comunicazione non sarebbe provenuta da un superiore gerarchico diretto e per la natura civilistica della missiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato le conclusioni della Corte Militare d'Appello. Ha ritenuto che: la lettera del 21/12/2018 conteneva un obbligo cogente di restituzione (l'alternativa del pagamento era in realtà un recupero coattivo tramite trattenuta, quindi non rendeva facoltativa la restituzione); il ricorrente aveva compreso quale fosse il casco oggetto della richiesta (la differenza di numero seriale non impediva l'ottemperanza); il fatto era offensivo rispetto all'interesse tutelato dall'art. 173 (la perdita della dotazione di servizio incidendo sul corretto funzionamento dell'apparato militare); la questione della non punibilità per tenuità prevista dall'art. 131-bis non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione quando già era invocabile in sede d'appello; la norma regolamentare (art. 729 DPR 90) impone obblighi al militare ma non legittima la mancata obbedienza per mera presunta ambiguità dell'ordine; infine, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 codice penale militare di pace

    "il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'ordine è valutato in base all'inerenza al servizio o alla disciplina: la richiesta di restituzione di una dotazione di servizio rientra nella sfera di tutela della norma e la sua mancata esecuzione integra l'elemento oggettivo del reato.

  • art. 729 DPR 15 marzo 2010, n. 90

    "il militare che riceve l'ordine deve 'astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato; obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto; far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine'"

    La Corte ha ritenuto che la normativa regolamentare impone doveri di obbedienza e procedure di interlocuzione ma non autorizza la mancata esecuzione sulla base della sola presunta mancanza di chiarezza: l'ordine deve essere eseguito e, se necessario, contestato nelle sedi previste.

  • art. 131-bis codice penale

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile ai reati militari, ma la giurisprudenza di legittimità esclude che essa possa essere dedotta per la prima volta in Cassazione se già era invocabile in sede d'appello.

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 39 del 5 febbraio 2001

    "il reato non si sostanzia nella disobbedienza ad un 'ordine' qualsiasi ... solo la disobbedienza a un ordine funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, e comunque non eccedente i compiti di istituto, integra gli estremi del modello legale"

    Citata per chiarire che l'oggetto di tutela dell'art. 173 è il corretto funzionamento dell'apparato militare e non il mero prestigio del superiore; la decisione applica questo principio alla restituzione della dotazione di servizio.

  • art. 609, comma 3, codice di procedura penale (richiamato nella giurisprudenza)

    Richiamato dalla giurisprudenza per affermare che certe questioni (come l'applicabilità dell'art. 131-bis) non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione se già prospettabili in sede di merito.

Massime di principio

  • Una comunicazione amministrativa che impone la restituzione di una dotazione di servizio può avere natura di "ordine" ai fini dell'art. 173 c.p.m.p. se il contenuto è cogente e prevede strumenti di recupero coattivo (es. trattenute salariali).
  • La possibilità alternativa di ottenere il corrispettivo economico non annulla automaticamente il carattere obbligatorio dell'ordine se il pagamento è realizzato tramite recupero coattivo e non su base volontaria.
  • La mera differenza di numerazione o di etichettatura dell'oggetto contestato non esime dall'obbligo di ottemperare se il destinatario ha comunque compreso quale bene fosse richiesto; la contestazione dell'identità dell'oggetto deve essere provata con elementi concreti e documentali.
  • Un ordine proveniente da un superiore non diretto o dal comandante del precedente reparto può comunque essere esecutivo: il militare deve eseguire e informare il proprio superiore diretto, seguendo le procedure regolamentari, anziché rifiutare l'ordine.
  • Le questioni sostanziali relative a cause di non punibilità (es. art. 131-bis) devono essere sollevate tempestivamente nelle fasi processuali opportune (giudizio di merito o appello) e non possono, di regola, essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
  • Per contestare la validità o la chiarezza di un ordine è utile produrre documentazione interna (circolari, regolamenti, inventari) e dichiarazioni formali tempestive; basarsi su mere dichiarazioni istruttorie o ipotesi non documentate è debole in giudizio.
  • In ambito militare l'interpretazione delle norme disciplinari e di servizio è orientata alla preservazione del corretto funzionamento dell'apparato: comportamenti che sottraggono dotazioni di servizio sono valutati con attenzione alla loro offensività per il servizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.