Cassazione Penale, Sentenza n. 17503/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sterpa impugna la sentenza di condanna per il reato di disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.) a seguito del rifiuto/omissione di restituire un casco di volo entro 30 giorni dall'ordine notificato il 21/12/2018 (effettiva restituzione 12/04/2019). I motivi di ricorso contestano: 1) motivazione illogica perché il casco indicato non sarebbe stato quello in disponibilità dell'imputato (diverso numero seriale) e la lettera del 21/12/2018 non sarebbe un "ordine" ma una mera diffida civilistica con alternativa al pagamento; inoltre si lamenta la mancata valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto); 2) inosservanza di legge e vizio di motivazione, per presunta mancanza di chiarezza dell'ordine, per il fatto che la comunicazione non sarebbe provenuta da un superiore gerarchico diretto e per la natura civilistica della missiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato le conclusioni della Corte Militare d'Appello. Ha ritenuto che: la lettera del 21/12/2018 conteneva un obbligo cogente di restituzione (l'alternativa del pagamento era in realtà un recupero coattivo tramite trattenuta, quindi non rendeva facoltativa la restituzione); il ricorrente aveva compreso quale fosse il casco oggetto della richiesta (la differenza di numero seriale non impediva l'ottemperanza); il fatto era offensivo rispetto all'interesse tutelato dall'art. 173 (la perdita della dotazione di servizio incidendo sul corretto funzionamento dell'apparato militare); la questione della non punibilità per tenuità prevista dall'art. 131-bis non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione quando già era invocabile in sede d'appello; la norma regolamentare (art. 729 DPR 90) impone obblighi al militare ma non legittima la mancata obbedienza per mera presunta ambiguità dell'ordine; infine, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 codice penale militare di pace
"il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'ordine è valutato in base all'inerenza al servizio o alla disciplina: la richiesta di restituzione di una dotazione di servizio rientra nella sfera di tutela della norma e la sua mancata esecuzione integra l'elemento oggettivo del reato.
art. 729 DPR 15 marzo 2010, n. 90
"il militare che riceve l'ordine deve 'astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato; obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto; far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine'"
La Corte ha ritenuto che la normativa regolamentare impone doveri di obbedienza e procedure di interlocuzione ma non autorizza la mancata esecuzione sulla base della sola presunta mancanza di chiarezza: l'ordine deve essere eseguito e, se necessario, contestato nelle sedi previste.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile ai reati militari, ma la giurisprudenza di legittimità esclude che essa possa essere dedotta per la prima volta in Cassazione se già era invocabile in sede d'appello.
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 39 del 5 febbraio 2001
"il reato non si sostanzia nella disobbedienza ad un 'ordine' qualsiasi ... solo la disobbedienza a un ordine funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, e comunque non eccedente i compiti di istituto, integra gli estremi del modello legale"
Citata per chiarire che l'oggetto di tutela dell'art. 173 è il corretto funzionamento dell'apparato militare e non il mero prestigio del superiore; la decisione applica questo principio alla restituzione della dotazione di servizio.
art. 609, comma 3, codice di procedura penale (richiamato nella giurisprudenza)
Richiamato dalla giurisprudenza per affermare che certe questioni (come l'applicabilità dell'art. 131-bis) non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione se già prospettabili in sede di merito.
Massime di principio
- Una comunicazione amministrativa che impone la restituzione di una dotazione di servizio può avere natura di "ordine" ai fini dell'art. 173 c.p.m.p. se il contenuto è cogente e prevede strumenti di recupero coattivo (es. trattenute salariali).
- La possibilità alternativa di ottenere il corrispettivo economico non annulla automaticamente il carattere obbligatorio dell'ordine se il pagamento è realizzato tramite recupero coattivo e non su base volontaria.
- La mera differenza di numerazione o di etichettatura dell'oggetto contestato non esime dall'obbligo di ottemperare se il destinatario ha comunque compreso quale bene fosse richiesto; la contestazione dell'identità dell'oggetto deve essere provata con elementi concreti e documentali.
- Un ordine proveniente da un superiore non diretto o dal comandante del precedente reparto può comunque essere esecutivo: il militare deve eseguire e informare il proprio superiore diretto, seguendo le procedure regolamentari, anziché rifiutare l'ordine.
- Le questioni sostanziali relative a cause di non punibilità (es. art. 131-bis) devono essere sollevate tempestivamente nelle fasi processuali opportune (giudizio di merito o appello) e non possono, di regola, essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
- Per contestare la validità o la chiarezza di un ordine è utile produrre documentazione interna (circolari, regolamenti, inventari) e dichiarazioni formali tempestive; basarsi su mere dichiarazioni istruttorie o ipotesi non documentate è debole in giudizio.
- In ambito militare l'interpretazione delle norme disciplinari e di servizio è orientata alla preservazione del corretto funzionamento dell'apparato: comportamenti che sottraggono dotazioni di servizio sono valutati con attenzione alla loro offensività per il servizio.
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