Cassazione Penale, Ordinanza n. 09349/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per guida senza patente in data 15.01.2021, nell'ambito di una vicenda in cui erano stati richiamati anche precedenti controlli del 14.08.2020 e dell'11.10.2020. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e falsa applicazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrati il profilo oggettivo e soggettivo del reato sulla base di una valutazione delle prove non corretta, in particolare perché il teste Barranco avrebbe fatto un riferimento troppo generico ai precedenti accertamenti utili a configurare la recidiva nel biennio. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego del minimo di pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, formulate senza una specifica critica della motivazione impugnata e senza un puntuale confronto con essa. Quanto al primo motivo, ha valorizzato la ricostruzione della Corte d'appello, che aveva fondato la responsabilità sulla guida del ciclomotore senza patente e sulla prova della recidiva nel biennio, rilevando che per la condotta del 15.01.2021 risultava sufficiente il compendio probatorio acquisito. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per provare la recidiva nel biennio che esclude la depenalizzazione della guida senza patente, non è necessario un documento formale sulla definitività del precedente illecito, essendo sufficiente anche un minimo di prova, specie in assenza di allegazioni contrarie dell'interessato. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha osservato che le attenuanti generiche erano state in realtà già concesse in primo grado e che la pena era stata motivatamente determinata tenendo conto dei numerosi precedenti penali dell'imputato. Ha infine ritenuto corretta la negazione dell'art. 131-bis c.p., poiché la condotta era connotata da reiterazione e pericolosità, e perché la guida senza patente, rilevante penalmente solo in caso di recidiva nel biennio, difetta del requisito della non abitualità. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
le circostanze attenuanti generiche risultavano già concesse in primo grado; la doglianza sul loro mancato riconoscimento è stata ritenuta infondata.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della reiterazione della condotta, della sua pericolosità e della non abitualità non ravvisabile nel caso di guida senza patente punibile solo per recidiva nel biennio.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 116, comma 15, cod. strada
la guida senza patente assume rilevanza penale solo nel caso di recidiva nel biennio.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
viene richiamato quale riferimento alla depenalizzazione della guida senza patente, esclusa quando vi sia recidiva nel biennio.
il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere svolto considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, potendosi indicare solo gli elementi ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare in modo puntuale gli errori di diritto o i vizi argomentativi dedotti.
- In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio che impedisce la depenalizzazione, non è sempre necessaria una documentazione formale della definitività del precedente illecito; può essere sufficiente un minimo di prova, come il verbale di contestazione o la testimonianza dell'agente, specie se l'imputato non allega elementi contrari.
- La prova della definitività del precedente illecito amministrativo resta a carico dell'accusa, ma può essere desunta da elementi di sicuro valore probatorio, in mancanza di contestazioni specifiche dell'interessato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta fattispecie, riferita ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessario analizzare in modo analitico tutti i parametri se la motivazione indica quelli ritenuti decisivi.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta sia connotata da reiterazione e da un apprezzabile profilo di pericolosità, specialmente nei casi in cui la stessa struttura della fattispecie richieda un indice di abitualità o recidiva per assumere rilevanza penale.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta, anche se la difesa contesta il mancato avvicinamento al minimo edittale.
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