Cassazione Penale, Sentenza n. 09763/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma con censure principali: difetto di correlazione tra imputazione e decisione (art. 521 c.p.p.), contestazione della configurabilità e dell'integrazione del reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) nei singoli episodi, insufficienza e travisamento della prova (soprattutto rispetto all'esistenza del patto corruttivo, al ruolo effettivo del magistrato nei procedimenti e all'effettiva corresponsione di somme), vizio nella misura e nella motivazione della confisca per equivalente (art. 322-ter c.p. e norme processuali sulla confisca), dogliane sulla prescrizione (art. 157 c.p.), e contestazione della quantificazione della pena e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i ricorsi: ha confermato le dichiarazioni di responsabilità di De Bernardi relative ai capi A.1), A.2), A.3) e C) e ha rigettato il ricorso di Cerruti (colpevole quale intermediario nel capo A.1). Ha però riqualificato il fatto relativo al capo A.4) come tentativo (art. 56 cod. pen. combinato con art. 319-ter) e lo ha dichiarato estinto per prescrizione; conseguentemente ha annullato senza rinvio la condanna per quel capo e ha revocato la confisca relativa a quella porzione. La Corte ha altresì disposto la rideterminazione della pena complessiva sottraendo la porzione prescritta (la pena complessiva è stata rideterminata in cinque anni e sei mesi di reclusione per De Bernardi). Quanto alla confisca per equivalente complessiva, la Cassazione ha ritenuto necessario un supplemento di cognizione in merito alla determinazione del quantum applicando il principio stabilito dalle Sezioni unite (sent. "Massini") secondo cui, in caso di concorso, la confisca va limitata alla quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente; pertanto la sentenza d'appello è annullata con rinvio nella parte relativa alla quantificazione della confisca. Sono confermate le statuizioni risarcitorie in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le spese processuali nei confronti dei ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte lo considera inapplicabile alle censure perché non sussiste trasformazione radicale del fatto contestato e l'imputato ha potuto esercitare pienamente la difesa.
Definisce la corruzione in atti giudiziari; la Corte ribadisce che è necessario che il patto riguardi procedimenti giudiziari specifici e che non è richiesto il realizzarsi dell'esito favorevole per integrare il reato (dolo specifico e strumentalità della remunerazione sono centrali).
Richiamato per distinguere la corruzione "in atti giudiziari" da condotte di asservimento generico o atti antidoverosi non riferibili a procedimento specifico; la Corte indica i confini applicativi rispetto all'art. 319-ter.
Utilizzato nel confronto tra fattispecie: quando l'atto non è riconducibile a un procedimento specifico la fattispecie applicabile può essere quella generale dell'art. 319.
Richiamato per la riqualificazione del capo A.4) come tentativo di corruzione (combinato con art. 319-ter): la Corte ha ritenuto dimostrati solo atti prodromici, non la successiva condotta integrativa, e pertanto il reato è tentato e prescritto.
Norma sulla prescrizione: applicata per valutare i termini di estinzione dei singoli reati; la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il capo A.4) mentre ha escluso la prescrizione per gli altri capi in base alle date di dazione/percettazione accertate.
Censurato dal ricorrente in riferimento alla confisca per equivalente: la Corte ha valutato la confisca per equivalente con attenzione, ordinando la revisione del quantum in applicazione dei principi di responsabilità individuale nella confisca.
art. 578 e art. 578-bis c.p.p.
Discusse in relazione alla confisca per equivalente e alla sua natura (sanzionatoria vs recuperatoria). La Corte segnala l'evoluzione giurisprudenziale (Sez. U, Massini) ma ritiene che l'applicazione retroattiva delle modifiche interpretative sia preclusa per motivi di prevedibilità del diritto.
Richiamato per la facoltà della Cassazione di eliminare la porzione di pena riferibile al capo annullato per prescrizione senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori apprezzamenti discrezionali.
Richiamato con riferimento all'obbligo di condanna alle spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso (applicato a Cerruti).
Principio della condanna alle spese per soccombenza; applicato alle parti condannate nei confronti della parte civile.
art. 17 c.p.a. (cod. proc. amm.) e art. 51 c.p.c.
Richiamati per i doveri di astensione del giudice: la Corte valuta che l'intervento del magistrato in procedimenti nei quali aveva rapporti o aveva dato consiglio integra profili di incompatibilità rilevanti per la corruzione in atti giudiziari.
Massime di principio
- La corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) richiede un patto riferito a procedimenti giudiziari specifici: non basta un asservimento generico dell'operatore giudiziario.
- Non è necessario che l'atto favorito dal corruttore produca effettivamente l'esito desiderato: l'integrazione del reato può aversi già con la promessa e con condotte strumentali volte a influenzare il procedimento, purché il dolo specifico sia dimostrato.
- Le condotte di consulenza o assistenza legale diventano corruttive quando sono accompagnate da atti ulteriori diretti a condizionare concretamente l'esito del giudizio (imposizione di un difensore, pressioni su colleghi, ottenimento di applicazioni, ecc.).
- Ai fini della prescrizione, il reato si consuma alternativamente con l'accettazione della promessa o con la dazione/percettazione: quando la dazione è accertata, il termine di prescrizione decorre da quella data.
- In caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente deve essere determinata in relazione alla quota effettiva di profitto di ciascun concorrente; non si può applicare automaticamente solidarietà passiva per l'intero profitto (principio Massini delle Sezioni unite).
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi ai giudici di merito nella rivalutazione del compendio probatorio salvo che emerga una motivazione manifestamente illogica o un travisamento della prova palese.
- Anche quando un reato penale si estingue per prescrizione, possono permanere profili di responsabilità civile: il giudice deve comunque valutare le pretese civili secondo le regole probatorie applicabili.
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