Cassazione Penale, Sentenza n. 12015/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP di Trani del 18/09/2024 con cui era stata disposta l'archiviazione nei confronti di Pappalettera e dei soci della "Fili Sasso snc" per il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.). I motivi articolati erano, in sintesi: (i) l'ordinanza sarebbe abnorme e frutto di eccesso/sviamento di potere; (ii) il GIP avrebbe errato ritenendo il difetto di legittimazione attiva dei querelanti (i ricorrenti erano querelanti in qualità di eredi del socio Onofrio Sasso); (iii) il GIP avrebbe dichiarato tardiva la querela attribuendo rilevo alla conoscenza formale (notifica per compiuta giacenza del bilancio finale di liquidazione) mentre, ai fini penali, rileverebbe la conoscenza effettiva del fatto; (iv) la motivazione sarebbe apparente e contraddittoria perché non avrebbe considerato la documentazione depositata e le doglianze specifiche dei ricorrenti, nonché avrebbe frainteso l'oggetto delle indagini rispetto ai fatti denunciati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione non sia impugnabile in sede di legittimità salvo i limitatissimi vizi indicati dal comma 6 dell'art. 409 c.p.p., che rinvia espressamente alle ipotesi di nullità dell'art. 127, comma 5, c.p.p. Le censure sulla motivazione (apparenza, illogicità, contraddittorietà) e la prospettata abnormità funzionale non rientrano nelle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione contro l'archiviazione. Quanto all'istituto dell'abnormità, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che la limita a casi di straordinaria singolarità o a provvedimenti che producono una regressione/stasi anomala del procedimento. Inoltre la Corte ha precisato che l'archiviazione è un provvedimento a stabilità limitata, suscettibile di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola i termini relativi all'udienza camerale dopo opposizione all'archiviazione e, nel comma 6, individua i limiti rigorosi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione richiamando le nullità di cui all'art. 127, comma 5 c.p.p.
art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
Individua le ipotesi di nullità formale del procedimento (in particolare relative al contraddittorio formale) che, se sussistenti, possono rendere impugnabile l'ordinanza di archiviazione in Cassazione nei limiti stabiliti dall'art. 409 c.p.p.
La normativa introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato il rimedio contro l'archiviazione disciplinando il giudice competente per l'impugnazione (tribunale in composizione monocratica) ma senza ampliare il novero dei vizi impugnabili rispetto all'originaria categoria di nullità.
Norma sostanziale richiamata nel procedimento: disciplina la responsabilità degli amministratori (e, per estensione, dei soggetti che gestiscono beni sociali) per infedeltà patrimoniale/gestione a danno della società. Nel caso la contestazione riguardava presunte condotte del liquidatore a danno della società.
Riferimento invocato dai ricorrenti in tema di decorrenza dei termini basati sulla "conoscenza" del fatto; la Corte ha però osservato che per la tardività della querela rileva la prova della conoscenza effettiva, questione che andava valutata in sede pertinente e non attraverso il rimedio per cassazione contro l'archiviazione.
Prevede la possibilità di riaprire le indagini anche dopo archiviazione ove emergano nuovi elementi utili; la Corte ha ricordato che l'archiviazione ha "stabilità limitata" proprio per questa possibilità.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione è impugnabile in Cassazione solo per i vizi formali tassativamente indicati (nullità del contraddittorio) richiamati dall'art. 409 c.p.p. e dall'art. 127 c.p.p.; censure sulla motivazione o sull'apprezzamento delle prove non rendono ammissibile il ricorso per cassazione.
- La nozione giurisprudenziale di "abnormità" è assai limitata: va dimostrata una singolarità o stranezza estrema del provvedimento (abnormità strutturale) o che l'atto abbia determinato una stasi o regressione anomala del procedimento (abnormità funzionale). Critiche ordinaria alla motivazione non bastano.
- Se si contesta la legittimazione dei querelanti o la tardività della querela, tali argomenti devono essere sviluppati e valorizzati nelle sedi ordinarie (opposizione, udienza camerale, eventuale dibattimento) e non sono normalmente idonei a sostenere un ricorso per cassazione contro l'archiviazione.
- Quando la questione centrale è la "conoscenza" del fatto ai fini dei termini, è importante raccogliere e conservare documentazione probatoria sulla effettiva conoscenza (date di ricezione, comunicazioni formali e materiali) e sollevare tempestivamente la doglianza nel procedimento di merito.
- In caso di archiviazione, esiste la possibilità di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) se emergono nuovi elementi: ove si ritengano insufficienti le indagini, valutare la ricerca di nuove prove o la segnalazione di elementi nuovi alla Procura.
- Per impugnare efficacemente decisioni di chiusura del procedimento, il focus deve essere su profili processuali realmente rilevanti e comprovabili (es. violazioni del contraddittorio, difetti formali), evitando di basare il ricorso su mere valutazioni di merito o sulla presunta 'apparenza' della motivazione.
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