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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18528/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) errata qualificazione giuridica del fatto (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), sostenendo che la sostanza sequestrata (hashish gr. 85 più ulteriori gr. 15 addosso) fosse destinata ad uso personale e non al reato di cui all'art. 73, comma 5; 2) illegittimità della confisca del denaro sequestrato per mancata prova della provenienza illecita della somma.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata: le quantità sequestrate (85 g + 15 g), la presenza di un bilancino di precisione, rotolo di cellophane, coltello con lama intrisa di stupefacente e dichiarazioni confessorie rendono non manifestamente errata la qualificazione come reato di cui all'art. 73, comma 5. Quanto al secondo motivo, la censura è risultata generica e priva di un specifico appunto motivazionale sulla sproporzione: la Corte richiama la disciplina sull'art. 85-bis DPR 309/90 e l'art. 240-bis c.p. in tema di confisca per sproporzione e osserva che non è stata formulata una critica adeguata alla motivazione della sentenza in ordine alla sproporzione. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere di cui all'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti)

    Richiamata come base procedurale del patteggiamento con il quale il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita la possibilità di ricorrere in cassazione con motivo di errata qualificazione giuridica della sentenza di patteggiamento ai soli casi di errore manifesto; la Corte ha ritenuto che nel caso in esame l'asserita errata qualificazione non fosse manifesta

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata come fattispecie applicata al ricorrente (reato qualificato in materia di stupefacenti); la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione dati i quantitativi e gli elementi probatori

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990 (novellato)

    Richiamato in relazione alla confisca: la norma, unitamente alle modifiche, è utilizzata per valutare la legittimità della confisca in materia di stupefacenti e richiede motivazione rigorosa quando si tratta di sequestri di modesto importo

  • art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione)

    Norma di riferimento per la confisca per sproporzione; la Corte evidenzia che, in presenza di reati di droga e sequestri anche modesti, è richiesta una motivazione puntuale per dimostrare la sproporzione tra possidenze e redditi leciti

  • art. 616 c.p.p. (onere delle spese per ricorso inammissibile)

    Usata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria equitativa a favore della Cassa delle Ammende e per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la cassazione per errata qualificazione giuridica è ammessa solo per errori manifesti: la doglianza deve dimostrare in modo chiaro e non opinabile che la qualificazione è palesemente estranea al capo di imputazione
  • Quantitativi non trascurabili di sostanza (es. decine di grammi) uniti a strumenti tipici del commercio (bilancino, confezionamento, coltello intriso) e dichiarazioni confessionali rendono difficoltoso sostenere l'uso esclusivamente personale
  • Per contestare la confisca di somme occorre non solo sostenere l'assenza di prova della provenienza illecita, ma fornire una critica specifica e motivata alla valutazione della sproporzione operata dal giudice; argomentazioni generiche sono inefficaci
  • La confisca per sproporzione richiede motivazione tanto più rigorosa quanto più modeste sono le somme sequestrate; chi contesta deve presentare elementi probatori concreti sulla provenienza lecita (documenti, prove di redditi o attività economiche)
  • Nel proporre ricorso per cassazione vanno esposte argomentazioni puntuali e riferite agli atti processuali richiamati nella sentenza impugnata; l'assenza di riferimenti probatori specifici espone il ricorrente al rigetto per genericità
  • Quando si intende contestare la qualificazione del reato in presenza di elementi materiali (quantitativi di droga, strumenti di pesatura, materiale per il confezionamento) è preferibile documentare e contestare singolarmente ogni elemento fattuale anziché limitarsi a conclusioni generiche sull'uso personale

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