Cassazione Civile, Ordinanza n. 27009/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un accordo scritto dell'8 maggio 2014, formato all'esito di un tentativo di conciliazione in un giudizio tra fratelli insorto su una lite ereditaria. Due dei tre germani sostenevano che si trattasse di una vera transazione già conclusa e vincolante, e chiedevano anche il risarcimento del danno per il suo mancato adempimento. Il Tribunale aveva invece ritenuto l'atto una mera puntuazione priva di efficacia vincolante; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando le dichiarazioni rese a verbale nell'udienza, dalle quali risultava che le parti avevano soltanto formulato un'ipotesi transattiva sulla quale volevano riflettere. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle regole di interpretazione del contratto, dell'onere della prova e delle presunzioni, lamentando che la Corte territoriale avesse dato prevalenza alle dichiarazioni in udienza rispetto alla minuta scritta, senza considerare il comportamento successivo delle parti e alcune lettere dei difensori; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria proposta in relazione al mancato adempimento della transazione. La controparte ha resistito con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale, lamentando la motivazione sulla compensazione delle spese, oltre a un ricorso incidentale condizionato sulla tardività di documenti prodotti in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che le regole sull'onere della prova operano quando il fatto resti ignoto, mentre qui il giudice di merito aveva positivamente accertato, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni rese in udienza, la contemporaneità tra la minuta e il verbale; la diversa ricostruzione proposta dai ricorrenti si risolveva in una critica al giudizio di fatto, non consentita in cassazione. Ha inoltre precisato che i criteri di interpretazione del contratto sono inconferenti se non è prima accertata l'esistenza di un contratto concluso. Sul secondo motivo ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che vi era una diversità tra la domanda effettivamente proposta e quella richiamata nel motivo, e che comunque non risultava pretermessa la domanda risarcitoria nei termini dedotti. È stato poi rigettato anche il ricorso incidentale principale sulla compensazione delle spese, ritenendo sufficiente la motivazione della Corte d'appello fondata sull'affidamento incolpevole ingenerato nel litigante; il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come regola di interpretazione contrattuale, ma ritenuto non pertinente poiché la conclusione del contratto non era stata accertata
invocato in relazione alla prova per testi/contro dichiarazioni, ma la Corte ha rilevato che la questione era stata risolta in fatto dal giudice di merito
richiamato per la prova presuntiva; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a presunzioni semplici valutate dal giudice di merito
la valutazione della presunzione e del materiale probatorio è stata ricondotta al prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base delle censure di violazione di legge sollevate nel ricorso principale e incidentale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base della censura di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la decisività dei fatti dedotti o la loro natura di meri apprezzamenti
richiamato in tema di compensazione delle spese; la motivazione sul confidente affidamento incolpevole è stata ritenuta sufficiente
art. 132, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c.
invocato per vizio di motivazione della sentenza sulle spese, escluso dalla Corte
la Corte ha escluso l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria
richiamato dai ricorrenti quale fondamento della pretesa risarcitoria, ma il motivo è stato respinto perché la domanda effettivamente proposta aveva diverso contenuto
menzionato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata quale parametro sulla compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni
Massime di principio
- Le regole sull'onere della prova operano solo quando il fatto rilevante sia rimasto ignoto; se il giudice di merito accerta positivamente il fatto controverso sulla base del materiale probatorio, la censura non può tradursi in una mera diversa lettura delle risultanze di fatto.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su presunzioni semplici, la relativa valutazione rientra nel prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. e non integra violazione di legge, purché la presunzione sia ancorata a un fatto noto desumibile dagli atti.
- I criteri di interpretazione del contratto presuppongono l'esistenza di un contratto già perfezionato; se la questione decisiva è proprio se l'accordo sia o meno vincolante, la censura non può essere risolta solo invocando le regole ermeneutiche.
- La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ciò che si censura è, in realtà, una valutazione o un apprezzamento del giudice di merito, oppure quando il fatto indicato non è decisivo rispetto alla ratio decidendi.
- Non ricorre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. se la domanda richiamata nel motivo di ricorso non coincide, per causa petendi, con quella effettivamente proposta e decisa.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando consente di individuare la ratio della decisione e richiama circostanze astrattamente riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c.
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