Cassazione Civile, Ordinanza n. 28452/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2017 emesso dal Comune per omesso, insufficiente o tardivo versamento, relativo a immobili di proprietà della società ricorrente qualificati come "beni merce" e non locati. La società sosteneva di avere diritto all’esenzione per i beni-merce sulla base di una dichiarazione IMU presentata in precedenza, ritenendo che tale dichiarazione iniziale producesse effetti anche per gli anni successivi in assenza di variazioni, senza necessità di ripresentarla annualmente. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione di legge, invocando l’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione al D.L. n. 102/2013, artt. 2, comma 2, lett. a), 3 e 5-bis, all’art. 1, comma 769, L. n. 160/2019 e all’art. 12 preleggi, sostenendo che l’obbligo dichiarativo non fosse periodico e che la disciplina del 2019 confermasse la non necessità di ulteriori comunicazioni per i periodi precedenti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto superata la questione preliminare sulla notifica, osservando che vi era stata una doppia notifica, anche all’indirizzo digitale del Comune. Nel merito ha giudicato infondata la censura perché, secondo l’orientamento già affermato dalla Cassazione, l’esenzione IMU per i c.d. beni-merce non locati richiede una specifica indicazione nella denuncia IMU da presentare per ciascuna annualità, trattandosi di fatti suscettibili di variazione da anno a anno e da comunicare all’ente impositore per verificarne la permanenza. La Corte ha inoltre ritenuto improprio il richiamo alla L. n. 160/2019, riferita alla nuova IMU e non applicabile al periodo d’imposta 2017. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 2, comma 2, lett. a), D.L. n. 102/2013
È la base normativa invocata per l’esenzione IMU dei beni-merce non locati; la Corte la interpreta nel senso che richiede una specifica denuncia IMU per ogni annualità.
Richiamato insieme alle altre disposizioni del decreto quale disciplina dell’agevolazione IMU invocata.
La Corte lo considera nel quadro dell’agevolazione, ritenendo necessaria la dichiarazione annuale per fruire dell’esenzione.
art. 1, comma 769, L. n. 160/2019
È ritenuto riferimento improprio perché riguarda la nuova IMU e non il periodo d’imposta oggetto di causa.
art. 12 preleggi
È richiamato dal ricorrente per l’interpretazione della disciplina, ma la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole alla tesi della parte.
È richiamato per la decisione in sede di proposta di definizione accelerata e per la conseguente statuizione sulle spese.
È utilizzato come base per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di esenzione IMU per i beni-merce non locati, il contribuente deve indicare specificamente in dichiarazione i presupposti del beneficio e rinnovare la dichiarazione per ciascuna annualità interessata, quando i fatti rilevanti siano potenzialmente variabili nel tempo.
- La dichiarazione fiscale presentata per un’annualità non produce automaticamente effetti per gli anni successivi se la disciplina richiede una comunicazione annuale dei presupposti agevolativi.
- Il richiamo a una disciplina successiva non può essere utilizzato per elidere gli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa applicabile al periodo d’imposta controverso.
- Quando la Corte rileva che il vizio di notifica eccepito è superato da una seconda notificazione validamente eseguita, tale profilo processuale non incide sull’esame del ricorso nel merito.
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