Cassazione Civile, Ordinanza n. 17449/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa individuale per il pagamento di lavori di riparazione asseritamente eseguiti su un autocarro di proprietà della società poi opponente. L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata respinta dal Giudice di Pace e, in appello, il Tribunale ha confermato il rigetto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provata l'esecuzione della prestazione valorizzando il fatto che anni prima la stessa ditta aveva svolto analoghi lavori per la committente; 2) violazione degli artt. 1321, 1325, 1326 e 1372 c.c., deducendo la mancanza di prova sia dell'esistenza del contratto sia della sua esecuzione; 3) violazione dell'art. 1189 c.c., sostenendo che il pagamento sarebbe stato comunque effettuato in contanti a favore del soggetto che aveva eseguito i lavori e che ciò avrebbe dovuto liberare la debitrice; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice considerato che il rapporto sarebbe intercorso solo con un terzo, che il prezzo sarebbe stato concordato e pagato a costui, e che non vi sarebbe stata prova di un accordo con la creditrice originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché le censure miravano in sostanza a una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito: la sentenza impugnata aveva infatti motivato in modo coerente sulla riconducibilità della prestazione all'impresa creditrice, valorizzando natura delle prestazioni e documenti contabili intestati a quest'ultima; quanto al pagamento al rappresentante apparente, ha ribadito che la liberazione del debitore di buona fede ex art. 1189 c.c. richiede la prova non solo dell'affidamento incolpevole, ma anche del comportamento colposo del creditore idoneo a ingenerare l'apparenza, prova che la ricorrente non aveva fornito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., poiché i giudici di merito avevano deciso sulla base del medesimo iter logico-argomentativo. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata in favore dell'intimata, che non ha svolto attività difensiva; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione resta regolato dal criterio generale della ripartizione probatoria, ma la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
artt. 1321, 1325, 1326 e 1372 c.c.
Le doglianze sulla formazione ed esistenza del contratto non possono essere accolte quando, in concreto, il giudice di merito abbia accertato l'esistenza del rapporto negoziale e la sua esecuzione sulla base delle prove raccolte.
Il pagamento al rappresentante o al creditore apparente libera il debitore di buona fede solo se questi prova sia l'affidamento incolpevole sia il comportamento colposo del creditore che abbia ingenerato l'apparenza.
Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
L'omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di "doppia conforme" quando i due giudizi di merito siano fondati sul medesimo iter logico-argomentativo.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, perché l'apprezzamento delle prove, la loro attendibilità e la scelta di quelle decisive spettano al giudice di merito.
- La prova dell'esistenza e dell'esecuzione di un rapporto contrattuale può essere desunta dal complesso degli elementi istruttori e documentali valorizzati dal giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva ove la motivazione dia conto, in modo coerente, della decisione.
- Il pagamento eseguito a favore di un soggetto apparente libera il debitore solo se questi dimostra di aver confidato senza colpa nell'apparenza e che tale apparenza sia stata determinata da un comportamento colposo del creditore.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ricorre la doppia conforme e le decisioni di primo e secondo grado siano sorrette dal medesimo nucleo argomentativo sui fatti principali.
- In assenza di attività difensiva dell'intimato, il rigetto del ricorso non comporta necessariamente una condanna alle spese in suo favore, mentre può operare il raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti normativi.
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