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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15472/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato davanti al giudice ordinario un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su immobili di sua proprietà ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, chiedendo anche il risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata accolta solo quanto alla nullità dell'iscrizione ipotecaria, con ordine di cancellazione; in appello, invece, la decisione era stata riformata con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per alcuni crediti e rigetto per il resto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la sentenza non entra nel merito delle doglianze perché rileva d'ufficio un vizio processuale preliminare: il ricorso non era procedibile per mancato deposito tempestivo della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 369 c.p.c., e la copia prodotta non era idonea poiché priva di certificazione di conformità all'originale digitale; inoltre la controparte non aveva svolto una valida attività difensiva idonea a sanare la carenza documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto pregiudiziale e assorbente, ai fini della procedibilità, il mancato regolare e tempestivo deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, richiesto dall'art. 369 c.p.c. Né il ricorrente né la controparte hanno prodotto tempestivamente una copia autentica del provvedimento o la relazione di notificazione tale da escludere la sanzione processuale. Non è stata liquidata alcuna spesa di lite, perché l'intimata non ha svolto effettiva attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la tempestiva produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata è requisito di procedibilità; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La produzione di una mera copia del provvedimento impugnato non autenticata o non conforme all'originale digitale non supplisce al mancato deposito della relazione di notificazione.
  • L'improcedibilità del ricorso può essere rilevata anche quando la controparte non abbia svolto una piena attività difensiva e non abbia prodotto tempestivamente la documentazione mancante.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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