Cassazione Civile, Ordinanza n. 15472/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice ordinario un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su immobili di sua proprietà ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, chiedendo anche il risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata accolta solo quanto alla nullità dell'iscrizione ipotecaria, con ordine di cancellazione; in appello, invece, la decisione era stata riformata con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per alcuni crediti e rigetto per il resto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la sentenza non entra nel merito delle doglianze perché rileva d'ufficio un vizio processuale preliminare: il ricorso non era procedibile per mancato deposito tempestivo della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 369 c.p.c., e la copia prodotta non era idonea poiché priva di certificazione di conformità all'originale digitale; inoltre la controparte non aveva svolto una valida attività difensiva idonea a sanare la carenza documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto pregiudiziale e assorbente, ai fini della procedibilità, il mancato regolare e tempestivo deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, richiesto dall'art. 369 c.p.c. Né il ricorrente né la controparte hanno prodotto tempestivamente una copia autentica del provvedimento o la relazione di notificazione tale da escludere la sanzione processuale. Non è stata liquidata alcuna spesa di lite, perché l'intimata non ha svolto effettiva attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Costituisce la base normativa dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione sui beni del debitore.
La mancata produzione regolare e tempestiva della relazione di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Consentono la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato richiamato nell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, opera l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la tempestiva produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata è requisito di procedibilità; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La produzione di una mera copia del provvedimento impugnato non autenticata o non conforme all'originale digitale non supplisce al mancato deposito della relazione di notificazione.
- L'improcedibilità del ricorso può essere rilevata anche quando la controparte non abbia svolto una piena attività difensiva e non abbia prodotto tempestivamente la documentazione mancante.
- In caso di declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15363/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15365/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15366/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15367/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15368/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15369/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →