Cassazione Civile, Ordinanza n. 22159/2026 del 28/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro non versata su un contratto di locazione immobiliare stipulato con scrittura privata non autenticata e registrato nel 2010, con scadenza indicata all'1 gennaio 2016. L'atto, notificato nel 2021, era stato emesso dalla Direzione Provinciale n. 1 di Roma. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo nullo l'avviso per incompetenza territoriale dell'ufficio che lo aveva emanato, sul presupposto che fosse competente l'ufficio del luogo del domicilio fiscale della società, ossia la Direzione Provinciale n. 3 di Roma. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 131/1986, in combinato disposto con l'art. 31, comma 2, del d.P.R. 600/1973, sostenendo che per le scritture private non autenticate la registrazione può avvenire presso qualsiasi ufficio territoriale e che, quindi, i controlli e gli atti consequenziali competono all'ufficio che ha ricevuto la registrazione, senza rilievo del domicilio fiscale del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo di nullità dell'avviso per incompetenza territoriale dell'ufficio. Ha affermato che, per gli atti registrabili ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 131/1986, la registrazione può essere effettuata presso qualsiasi ufficio e che la competenza per i controlli, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta di registro sulle scritture private non autenticate spetta all'ufficio territoriale presso cui la registrazione è stata eseguita, non a quello del domicilio fiscale del contribuente. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"La registrazione degli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio"
Per le scritture private non autenticate l'ufficio competente per i controlli successivi è quello presso cui l'atto è stato registrato, senza collegamento con il domicilio fiscale del contribuente.
art. 9, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato in contrapposizione alla disciplina degli atti pubblici, scritture private autenticate e atti giudiziari, per i quali la competenza segue la circoscrizione del pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione.
art. 10, lett. b) e c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Usato per delimitare il diverso regime di competenza relativo agli atti pubblici, alle scritture private autenticate e agli atti giudiziari.
art. 31, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché riferita alle imposte dirette e non idonea a fondare la competenza territoriale per l'imposta di registro sulle scritture private non autenticate.
art. 21-octies, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per qualificare l'incompetenza dell'ufficio come vizio dell'atto impositivo che ne giustifica l'annullamento, senza precludere l'impugnazione della caducazione giudiziale.
art. 7-bis, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Citato come codificazione, in termini analoghi, dei vizi degli atti impositivi.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Per la registrazione e i controlli relativi all'imposta di registro su scritture private non autenticate, la competenza dell'ufficio finanziario non dipende dal domicilio fiscale del contribuente, ma dall'ufficio presso cui la registrazione è stata eseguita.
- Il diverso criterio del domicilio fiscale previsto per le imposte dirette non è estensibile all'imposta di registro in assenza di un'espressa previsione normativa.
- L'incompetenza territoriale dell'ufficio impositore costituisce un vizio dell'atto impositivo deducibile in giudizio, ma deve essere valutata alla luce della disciplina speciale applicabile al tributo di riferimento.
- Se la legge consente la presentazione dell'atto a qualsiasi ufficio, i successivi controlli spettano all'ufficio che ha ricevuto la registrazione, salvo diversa disposizione espressa.
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