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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48614/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere, proponendo due motivi principali: (1) la presunta inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero perché depositato da un "autista" non identificato (violazione artt. 582 e 591 c.p.p. e art. 310 c.p.p.); (2) vizi di motivazione e violazione delle norme cautelari (artt. 273, 274, 275 c.p.p.), con richiesta di riesame del quadro indiziario relativo a specifici capi di imputazione e di contestazione dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'atto di gravame risultava depositato da soggetto qualificatosi come autista della Procura (incaricato ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p.) e non sussisteva alcun fondato dubbio sulla provenienza dell'atto dall'autorità requirente. Il secondo motivo è stato considerato improponibile in cassazione in quanto mirava a una rivalutazione di merito degli elementi indiziari e della motivazione cautelare (vizio di fatto), oltrepassando i limiti del sindacato di legittimità; inoltre la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa la gravità degli episodi e l'attualità del pericolo di reiterazione, giustificando la custodia cautelare in carcere. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Regola le formalità di deposito degli atti e l'identificazione del presentatore; la Corte ha ritenuto che l'omessa identificazione completa non determina automaticamente l'inammissibilità se non sussiste concreta incertezza sulla provenienza dell'atto dall'autorità giudiziaria.

  • art. 582, comma 2 cod. proc. pen.

    Consente che l'atto sia depositato da un incaricato (es. "autista" della Procura); la Corte ha ritenuto sufficiente la qualificazione dell'incaricato per considerare valido il deposito.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione insieme all'art. 582; la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione denunciata affermando che l'assenza di complete generalità del presentatore non ha impedito di accertare la provenienza dell'atto.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello del PM; la Corte ha ritenuto infondato tale motivo e quindi non ha annullato l'atto di impugnazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina i requisiti del provvedimento cautelare in termini di gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una rivalutazione di fatto degli elementi indiziari, il che eccede il sindacato di legittimità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Collegato alla valutazione della gravità indiziaria e della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha considerato la motivazione del Tribunale coerente con le risultanze indiziarie esposte.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riguarda i presupposti per la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato l'attualità del pericolo di reiterazione, sulla base della pluralità di episodi.

  • art. 81 cod. pen. (cpv.)

    Citato tra gli articoli relativi ai capi di imputazione provvisoria, in relazione all'aggravamento per concorso di reati; impiegato per definire il quadro delle ipotesi di reato considerate a fondamento della misura cautelare.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento normativo ai reati contestati (parte della indicazione delle fattispecie oggetto di imputazione provvisoria); utilizzato per inquadrare le accuse che hanno portato alla misura cautelare.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma penale richiamata nell'elencazione delle ipotesi di reato contestate all'indagato; serve a qualificare la gravità degli addebiti valutati dal Tribunale.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Citato nella compendiosa indicazione delle norme sostanziali oggetto di imputazione (normativa in materia di stupefacenti); parte del quadro fattuale che ha influenzato la valutazione cautelare.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine agli adempimenti di Cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • La presentazione di un atto da parte di un incaricato (es. "autista" della Procura) non determina automaticamente l'inammissibilità se non esiste un concreto dubbio sulla provenienza dell'atto dall'autorità giudiziaria; è richiesta una verifica concreta di incertezza per dichiararne l'inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità e non può essere chiamata a riesaminare i fatti o a riconsiderare la valutazione di gravità indiziaria che è tipicamente di merito (provvedimenti cautelari), salvo vizio di motivazione manifestamente irragionevole o violazione di diritto.
  • Per l'applicazione della custodia cautelare per pericolo di reiterazione è decisiva la valutazione complessiva della pluralità di episodi e delle caratteristiche personali dell'indagato (atteggiamento "pervicace" a delinquere); tali valutazioni possono giustificare la scelta della misura cautelare più grave quando le misure meno afflittive risultino insufficienti.
  • Le doglianze di carattere tecnico-procedurale relative alla forma dell'impugnazione del Pubblico Ministero devono dimostrare una concreta incertezza sulla provenienza o legittimazione: mere omissioni formali non sono sufficienti ad ottenere l'annullamento.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende); pertanto, è importante valutare la fondatezza giuridica dei motivi prima di proporre impugnazioni che investono il merito.

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