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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33870/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo sulle quote sociali emesso dal GIP. Le censure articolate in otto motivi lamentavano, tra l'altro, violazioni di competenza e del contraddittorio, travisamento del contenuto del decreto, carenza di fumus commissi delicti e di periculum in mora, illegittima integrazione motivazionale da parte del Tribunale, formazione di giudicato cautelare a seguito della precedente revoca del sequestro, abuso del processo da parte della Procura, errori di valutazione contabile e indebita estensione del petitum cautelare ai fini impeditivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto le censure in massima parte inammissibili o manifestamente infondate e ha rigettato il ricorso. Ha escluso la formazione di un giudicato cautelare che impedisca una nuova richiesta di sequestro perché mancava una pronuncia definitiva sul merito probatorio; ha ritenuto non provato l'abuso del processo da parte della Procura; ha confermato la competenza funzionale del giudice dell'udienza preliminare dopo la trasmissione degli atti; ha ritenuto corretta la valutazione del GIP e del Tribunale circa la strumentalità delle quote rispetto ai reati fallimentari e tributari e circa il pericolo per le ragioni creditorie e per la reiterazione di condotte illecite; e ha dichiarato infondati o inammissibili i profili di travisamento, integrazione motivazionale e di errata valutazione contabile sollevati dalla difesa. Resta dunque confermato il sequestro preventivo delle quote in relazione ai reati fallimentari e al reato tributario; il Tribunale aveva già escluso la sussistenza della misura in relazione all'ipotesi di autoriciclaggio.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Usato come fondamento legale per il sequestro preventivo: la Corte ha ritenuto che la strumentalità delle quote rispetto ai reati contestati e le esigenze di prevenzione/impedimento e di aggravamento delle conseguenze del reato possano giustificare la misura reale ai sensi dei primi due commi.

  • Codice di procedura penale, art. 125 comma 3

    Richiamato in relazione all'onere di motivazione sul fumus commissi delicti; la Corte ha ritenuto che il GIP e il Tribunale abbiano dato adeguata motivazione circa gli elementi indiziari complessivi.

  • Codice di procedura penale, art. 127

    Richiamato nella parte relativa alle regole sulla competenza; la Corte ha chiarito che la competenza funzionale segue la trasmissione del fascicolo al giudice dell'udienza preliminare.

  • Codice di procedura penale, artt. 309, 322, 324, 430

    Citati nei punti relativi al riesame, al contraddittorio e ai poteri del giudice; la Corte ha valutato la correttezza del procedimento e delle determinazioni del Tribunale in sede di riesame.

  • Codice penale, art. 240

    Richiamato in relazione alla confisca per equivalente; il sequestro è stato ritenuto strumentale anche in vista di una successiva confisca secondo la disciplina penale.

  • Legge fallimentare, art. 216

    Richiamato dalla difesa e valutato dalla Corte in relazione alla natura delle condotte fallimentari e alla contestazione delle operazioni negoziali viste come azioni distrattive o di reimpiego.

  • Decreto legislativo n. 74 del 2000 (reati tributari)

    Ricompreso tra le fattispecie prese a base del sequestro (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte); la Corte ha confermato che i reati tributari possono concorrere a giustificare la strumentalità delle quote.

  • Codice civile, artt. 2561 e 1615

    Richiamati dalla difesa in relazione ad aspetti civilistici della valutazione patrimoniale; la Corte ha considerato tali riferimenti nella critica alla valutazione economica ma li ha ritenuti non idonei a invalidare il quadro indiziario complessivo.

Massime di principio

  • La revoca o la mancata impugnazione di un precedente sequestro non impedisce automaticamente una nuova richiesta se emergono fatti o una prospettazione diversa e più ampia; per esistere un giudicato cautelare è necessaria una pronuncia definitiva che abbia investito il merito probatorio.
  • La competenza funzionale per decidere su misure cautelari segue la fase processuale e la disponibilità degli atti: dopo la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare, questi acquisisce la competenza a decidere sulla richiesta cautelare.
  • Per il sequestro preventivo di quote sociali occorre dimostrare la strumentalità dell'ente o del bene rispetto ai reati contestati e l'esistenza di esigenze cautelari concrete (periculum e/o esigenze di impedimento/accrescimento del soddisfacimento delle ragioni creditorie).
  • Il Tribunale in sede di riesame può integrare e precisare la motivazione del GIP purché l'integrazione non derivi nella sostituzione arbitraria dei fatti originariamente contestati; l'attività di riesame ha margine di valutazione sulle motivazioni quando queste siano carenti o possano essere ricostruite nell'ambito del contraddittorio.
  • L'accusa deve collegare logicamente i fatti e gli elementi contabili alla ipotesi di reimpiego o distrazione per fondare la strumentalità, ma contestazioni di mera valutazione economica (es. calcoli di utili o ricavi) difficilmente bastano a dimostrare la nullità della motivazione salvo vizi motivazionali talmente gravi da renderla incomprensibile.
  • L'ipotesi di abuso del processo richiede la prova di un uso strumentale e scorretto della facoltà processuale con uno scopo estraneo a quello esercitato dall'autorità; la mera riproposizione di una richiesta già censurata non costituisce di per sé abuso ove la nuova richiesta sia fondata su ampliamento o diversa prospettazione fattuale.
  • Le contestazioni di incompetenza territoriale vanno valutate con riferimento all'imputazione e non al luogo materiale di esecuzione del sequestro; la competenza non si determina in base al luogo di registrazione di un atto se l'imputazione rimane altrove.
  • I rimedi in Cassazione contro motivazioni di merito sono limitati: i vizi della motivazione sono sindacabili se sono così radicali da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.

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