Cassazione Penale, Ordinanza n. 19828/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., l'applicazione della disciplina del reato continuato tra due sentenze definitive di patteggiamento rese per reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., sostenendo in sostanza che dovesse riconoscersi la continuazione tra i fatti giudicati con le due sentenze irrevocabili. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenze ex art. 444 c.p.p., per chiedere la continuazione occorre rispettare lo schema procedimentale dell'art. 188 disp. att. c.p.p., cioè una richiesta concordata con il pubblico ministero sulla pena detentiva, entro il limite massimo patteggiabile; in mancanza di tale concorde richiesta l'istanza è inammissibile. Viene quindi affermato che, nei giudicati ex art. 444 c.p.p., non basta allegare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, ma occorre anche la concorde determinazione della pena e il controllo di congruità del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di applicazione della continuazione proposta in sede esecutiva fosse originariamente inammissibile perché formulata in assenza del necessario accordo con il pubblico ministero, richiesto quando i giudicati da unificare derivano da sentenze ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disciplina della continuazione in executivis non è applicabile automaticamente alle sentenze di patteggiamento; la richiesta deve rispettare il procedimento previsto dalla legge.
La continuazione richiede la verifica del medesimo disegno criminoso, ma nei casi di sentenza ex art. 444 c.p.p. non è sufficiente il solo presupposto sostanziale.
Per i giudicati di patteggiamento la richiesta di continuazione è subordinata al rispetto delle condizioni procedurali e al limite della pena concordabile.
Il condannato deve concordare con il pubblico ministero l'entità della pena detentiva per poter chiedere l'applicazione della continuazione; lo schema procedimentale non ammette alternative.
Massime di principio
- Quando la continuazione in sede esecutiva riguarda sentenze di patteggiamento, non è sufficiente allegare il medesimo disegno criminoso: è necessario il previo accordo tra interessato e pubblico ministero sulla pena.
- La richiesta di applicazione della continuazione tra reati definiti con sentenze ex art. 444 c.p.p. è inammissibile se proposta senza osservare lo schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p.
- Nel procedimento ex art. 671 c.p.p., in presenza di giudicati di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione deve verificare non solo il presupposto sostanziale della continuazione, ma anche la concorde determinazione della pena entro il limite massimo patteggiabile e la sua congruità.
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