Cassazione Civile, Ordinanza n. 02191/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 14 dicembre 2009, nel quale il promissario acquirente aveva versato una caparra confirmatoria di euro 300.000. In un primo giudizio innanzi al Tribunale di Lucca - sezione distaccata di Viareggio - le parti avevano reciprocamente chiesto la risoluzione del preliminare per asseriti inadempimenti e il tribunale aveva respinto entrambe le domande, escludendo gravi inadempimenti. Successivamente il promissario acquirente ha introdotto davanti al Tribunale di Firenze un nuovo giudizio chiedendo l'accertamento della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. e, in sostanza, la restituzione del doppio della caparra, deducendo ulteriori vizi/non conformità dell'immobile e l'inadempimento dei promittenti venditori. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile la domanda per giudicato esterno e ha invece riconosciuto la legittimità del recesso dei promittenti venditori con diritto a trattenere la caparra. La Corte d'appello ha confermato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 124 disp. att. c.p.c., sostenendo che il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale di Lucca dovesse essere provato con attestazione del cancelliere e che non bastasse la mera rilevabilità d'ufficio del giudicato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato nuovi vizi dell'immobile emersi dopo il primo giudizio, e quindi sopravvenuti rispetto al giudicato; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., perché il petitum del primo giudizio (risoluzione del contratto) sarebbe stato diverso da quello del secondo (accertamento della legittimità del recesso), sicché non vi sarebbe stata identità di domanda coperta da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'eccezione di giudicato esterno richiede la prova del passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio mediante produzione della decisione corredata dall'idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.; nel caso concreto, la certificazione della cancelleria del Tribunale di Lucca attestava che non risultavano impugnazioni contro l'ordinanza del 6 febbraio 2019, sicché il giudicato era adeguatamente provato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando una doppia conforme e comunque l'assenza di un fatto storico davvero nuovo: i presunti vizi e le non conformità dell'immobile erano già deducibili nel primo giudizio, e il ricorrente non aveva specificato un fatto diverso e sopravvenuto idoneo a sottrarsi al giudicato. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che, ai fini del giudicato esterno, ciò che conta è l'accertamento di un punto fondamentale comune al medesimo rapporto giuridico: se un primo giudizio ha definitivamente risolto la questione delle non conformità/inadempienze relative al preliminare, il successivo giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto resta precluso anche se formalmente persegua un diverso petitum. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base del recesso del promissario acquirente in presenza di asserito inadempimento della controparte e della domanda di restituzione del doppio della caparra.
certificato di passaggio in giudicato
la parte che eccepisce il giudicato esterno deve provare il passaggio in giudicato della decisione resa in altro giudizio con la relativa certificazione della cancelleria; la certificazione che attesta l'assenza di impugnazioni è idonea a dimostrarlo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato dichiarato inammissibile anche per la preclusione della doppia conforme e per carenza di specificità nell'individuazione del fatto decisivo omesso.
il giudicato esterno preclude il riesame di un punto fondamentale comune al medesimo rapporto giuridico, anche se il successivo giudizio abbia finalità o petitum formalmente diversi.
richiamato quale termine oltre il quale il cancelliere certifica che non è stata proposta impugnazione.
richiamato in tema di improcedibilità del ricorso; la Corte ha escluso la sanzione perché l'attestazione di conformità era presente in atti all'adunanza.
richiamato per verificare la tempestività della notifica del ricorso per cassazione nei termini brevi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi eccepisce il giudicato esterno deve dimostrare il passaggio in giudicato della decisione resa in altro giudizio mediante produzione della sentenza corredata dall'idonea certificazione della cancelleria attestante l'assenza di impugnazioni; la mera mancata contestazione della controparte non equivale, di regola, ad ammissione del giudicato.
- Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio e preclude il riesame non solo del decisum, ma anche delle questioni di fatto che costituiscono la premessa logica necessaria della decisione, quando esse afferiscano al medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti.
- Ai fini del giudicato non è decisivo che il secondo giudizio sia formalmente impostato su un petitum diverso: se il punto fondamentale già accertato nel primo processo è comune e decisivo anche nel secondo, il nuovo esame resta precluso per copertura del dedotto e del deducibile.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'esatta individuazione di un fatto storico nuovo e decisivo, non già la mera prospettazione di differenti letture del medesimo materiale istruttorio o di circostanze già deducibili nel precedente giudizio.
- Quando vi è doppia conforme di merito, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale incontra ulteriori limiti, e il ricorrente deve superare la relativa preclusione con specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
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