Cassazione Penale, Sentenza n. 06812/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La difesa contestava che il termine prescrizionale quinquennale del reato commesso il 27/11/2018 fosse spirato il 27/11/2023 e che non fosse applicabile la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. (introdotto dalla legge 103/2017) per effetto delle successive modifiche normative (legge 134/2021) con efficacia retroattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha stabilito che per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 si applica l'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge 103/2017, ma nel caso concreto la sospensione prevista dall'art. 159 non è operativa perché il termine prescrizionale quinquennale è spirato il 27/11/2023 durante il termine (90 giorni) fissato dal giudice di primo grado per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p.; la sospensione decorre invece dal termine per il deposito e non dalla pronuncia del dispositivo, per cui non ha potuto interrompere l'estinzionedella prescrizione. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Si dispone inoltre la trasmissione della sentenza al Prefetto di Reggio Emilia per gli aspetti amministrativi (art. 224 cod. strada).
Norme richiamate
art. 186 c. 2 lett. c) e 2-bis cod. strada
norma penale contestata (guida in stato di alterazione); il reato è quello per cui è intervenuta la condanna di merito
art. 159 cod. pen. (testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
prevede la sospensione del corso della prescrizione tra il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo, per un periodo massimo di 1 anno e 6 mesi; la sospensione si computa a partire dal termine ex art. 544 c.p.p.
stabilisce il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; tale termine è il dies a quo per la sospensione prevista dall'art. 159
ha introdotto la disciplina della sospensione dell'art. 159 cod. pen.; applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3/8/2017 - 31/12/2019)
legge 27 novembre 2021, n. 134
modificativa successiva che non ha effetto retroattivo sull'abrogazione della sospensione per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge 103/2017, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti)
giurisprudenza di legittimità che chiarisce che l'art. 159 cod. pen. si applica ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 e che il dies a quo della sospensione è il termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione
norma citata in relazione alla impossibilità di pronunciare un'assoluzione di merito, non ritenuta applicabile nelle condizioni del caso
consente il motivo di ricorso volto a dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione in cassazione
prevede l'obbligo di trasmettere al Prefetto la sentenza per gli effetti sulla patente (sanzione amministrativa accessoria)
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 si applica l'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge 103/2017; le successive modifiche normative non incidono retroattivamente su quella applicazione, secondo la giurisprudenza di legittimità.
- La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 decorre dal termine fissato ex art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (dies a quo = scadenza del termine), e non dalla data del dispositivo; se il termine prescrizionale si estingue entro il periodo fissato per il deposito della motivazione, la sospensione non opera e il reato si estingue per prescrizione.
- In cassazione è ammissibile dedurre, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (art. 606 c.p.p., lett. b); se la prescrizione è effettivamente intervenuta e non dichiarata dal giudice di merito, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio ove non sussistano condizioni per una pronuncia di merito diversa.
- Nel determinare l'operatività di cause sospensive o interruptive della prescrizione occorre considerare con precisione le date rilevanti: data del fatto, scadenza del termine prescrizionale, data della pronuncia di primo grado e il relativo termine per il deposito della motivazione.
- Le conseguenze amministrative (es. revoca o trasmissione al Prefetto per la patente) possono essere disposte anche quando il profilo penale si estingue per prescrizione; tali aspetti devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi delle norme del codice della strada.
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