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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18423/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di due soggetti che, deducendo un possesso esclusivo, pacifico e continuato da tempo immemoriale su un'area antistante al proprio immobile in Roma, hanno chiesto l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c. L'ente pubblico convenuto ha resistito sostenendo che l'area fosse demaniale e soggetta a vincolo archeologico, quindi non usucapibile, e ha chiesto in via riconvenzionale il rilascio. Il tribunale ha rigettato la domanda e accolto la riconvenzionale; la corte d'appello ha confermato, valorizzando la sottoposizione del bene a vincolo archeologico, l'iscrizione nell'inventario dei beni demaniali comunali e l'insufficienza della prova del possesso. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione del giudicato e degli artt. 115-116 c.p.c. per il mancato rilievo della sentenza del 1947 come prova del possesso; 2) omesso esame del fatto che il decreto di vincolo archeologico fosse stato notificato quando gli stessi risultavano già proprietari pro indiviso di una quota della particella; 3) violazione degli artt. 1362 c.c., 2697 c.c. e 1146, comma 2, c.c. per l'erronea esclusione del trasferimento del possesso delle aree cortilizie dai titoli di acquisto, interpretando il confine con la via; 4) violazione degli artt. 2729 c.c. e 115-116 c.p.c. per non avere attribuito valore alla dichiarazione sostitutiva di notorietà di un dante causa; 5) violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 2697 c.c. e 116 c.p.c. per non avere tratto il possesso ad usucapionem dalla prova testimoniale e da altri documenti (verbale, locazione, giudizi precedenti, c.t.u.); 6) violazione degli artt. 822 e 823 c.c. e omessa pronuncia, per non avere esaminato il motivo di appello che negava la demanialità del bene, sostenendo che il vincolo archeologico su bene originariamente privato non comporti automatica demanializzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza richiamata non era passata in giudicato, essendo stata appellata e poi definita con transazione; la dedotta violazione del giudicato non era quindi pertinente, e la censura mancava di specificità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, trattandosi di "doppia conforme", non era proponibile il vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., non essendo stata allegata una diversa base fattuale tra primo e secondo grado. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a contrapporre una diversa interpretazione dei titoli di acquisto senza indicare specificamente quale canone ermeneutico fosse stato violato. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove atipiche, testimoniali e documentali spetta al giudice di merito, salvo che non siano violate le regole legali sulla prova. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività dell'asserita omessa pronuncia: la sentenza impugnata aveva comunque accertato che il bene era sottoposto a vincolo archeologico e iscritto tra i beni demaniali comunali; inoltre, la Corte ha richiamato il principio per cui i beni di interesse archeologico appartenenti a enti pubblici sono demaniali per natura e non usucapibili, essendo irrilevante che il vincolo sia stato apposto in un momento successivo, perché esso accerta una qualità intrinseca del bene. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede il possesso continuato, pacifico e pubblico per il tempo previsto; nel caso concreto la prova di tale possesso è stata ritenuta insufficiente.

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    Il successore può unire al proprio possesso quello del dante causa solo se risulta un trasferimento chiaro e univoco anche del possesso del bene controverso; qui tale prova è mancata.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione dei titoli di acquisto è attività di merito; in cassazione occorre indicare specificamente il canone ermeneutico violato e in che modo il giudice se ne sia discostato.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova del possesso, ma la loro valutazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il richiamo al giudicato è inammissibile se il precedente decisum non è passato in giudicato o se la censura non si confronta con il reale contenuto della decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora i fatti non contestati; non quando valuti diversamente le prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur dovendo applicare una diversa regola legale.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è censurabile solo se il motivo non esaminato è decisivo; qui non lo era perché il bene era comunque accertato come demaniale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile nel regime della doppia conforme se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di conferma della decisione di primo grado da parte dell'appello, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è precluso nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 822, comma 2, c.c.

    Gli immobili di interesse archeologico appartenenti agli enti pubblici fanno parte del demanio pubblico e sono sottratti all'usucapione.

  • art. 823 c.c.

    I beni demaniali sono inalienabili e non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 824 c.c.

    La disciplina del demanio si applica anche ai beni appartenenti a province e comuni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione, il ricorrente deve offrire prova chiara, specifica e univoca del possesso utile ad usucapire; dichiarazioni generiche, testimonianze imprecise e documenti non riferiti con precisione al bene controverso non sono sufficienti.
  • Il successore può cumulare il possesso del dante causa solo se dai titoli o dagli altri elementi risulta con chiarezza che il trasferimento ha riguardato anche il possesso del bene specifico oggetto di lite; l'indicazione di confini o dati catastali, da sola, non basta se non consente di individuare in modo univoco l'area contestata.
  • La deduzione della violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito, senza indicare quale regola ermeneutica sia stata effettivamente disattesa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi, quando il giudice utilizzi prove non introdotte o attribuisca a una prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto; non è invece ammissibile per contestare la mera ponderazione del materiale probatorio.
  • Nel regime della doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
  • I beni appartenenti a enti pubblici che presentino intrinseca rilevanza archeologica sono soggetti al regime demaniale e, proprio perché demaniali, non sono usucapibili; la formale apposizione del vincolo archeologico non crea la qualità del bene, ma ne accerta una caratteristica già insita nella sua natura.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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