Cassazione Civile, Ordinanza n. 15412/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società cooperativa, con rideterminazione del reddito mediante studi di settore. La società aveva ottenuto un primo accoglimento in CTP; l'Ufficio aveva poi visto respinto l'appello in CTR e aveva proposto ricorso per cassazione, evocando anche i soci per la cessazione dell'impresa. Con ordinanza n. 19623/2018 la Cassazione aveva cassato e rinviato la causa. Nel giudizio di rinvio, i soci riassumevano il processo e la CTR dichiarava la nullità dell'intero giudizio, ritenendo che la società fosse già estinta e cancellata dal registro imprese prima della notifica dell'avviso, con conseguente radicale invalidità del ricorso proposto da soggetto inesistente e impossibilità di ratifica da parte degli ex soci. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 384, 394, 57 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., sostenendo che nel giudizio di rinvio non potevano essere introdotte questioni nuove, nemmeno rilevabili d'ufficio, poiché la Corte di cassazione aveva già deciso nel merito la questione devoluta e il thema decidendum era dunque coperto da giudicato implicito; pertanto la CTR non poteva esaminare la nullità derivante dalla notifica dell'atto a una società estinta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi dell'Agenzia, affermando che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso e che, quando la Cassazione abbia già pronunciato nel merito sulla questione devoluta, restano precluse sia le domande ed eccezioni nuove delle parti sia le questioni rilevabili d'ufficio non considerate nella sentenza rescindente, per effetto del giudicato implicito e del principio di intangibilità della decisione di cassazione. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente dichiarato la nullità dell'intero giudizio per la pretesa notifica dell'avviso a società già estinta, tema che era precluso perché la precedente ordinanza di rinvio aveva già esaminato nel merito l'accertamento tributario e la sufficienza degli elementi presuntivi posti a base dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al precedente dictum della Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudizio di rinvio è vincolato al principio di diritto e al perimetro decisorio fissati dalla Corte di cassazione; non possono essere introdotte questioni nuove che contrastino con la decisione rescindente.
Nel rinvio operano preclusioni coerenti con la funzione sostitutiva della pronuncia cassata e con la formazione del giudicato implicito.
Nel giudizio di rinvio non sono ammissibili nuove domande o eccezioni rispetto a quelle già devolute nel giudizio precedente.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, in sede di rinvio, non possono essere introdotte questioni nuove oltre i limiti del thema decidendum già fissato.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle eccezioni ritualmente dedotte, senza attribuire rilievo a questioni nuove precluse.
Richiamato solo nel passo della precedente ordinanza di rinvio, quale parametro per la verifica della prevalenza mutualistica e delle circostanze fattuali rilevanti ai fini dell'accertamento.
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso: non può essere ampliato il thema decidendum con nuove domande, eccezioni o questioni non considerate dalla sentenza rescindente.
- Le questioni rilevabili d'ufficio restano precluse in rinvio se non sono state esaminate dalla Corte di cassazione nella decisione rescindente, perché altrimenti si svuoterebbero gli effetti intangibili della cassazione.
- Quando la Corte di cassazione ha già deciso nel merito la questione devoluta, si forma un giudicato implicito sulle questioni presupposte e incompatibili, che impedisce al giudice di rinvio di riaprire profili ormai coperti dalla precedente decisione.
- Nel rinvio il giudice deve attenersi al perimetro segnato dalla pronuncia rescindente e non può dichiarare nullità o inammissibilità fondate su fatti o profili giuridici estranei al giudizio di legittimità già definito.
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