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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13179/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi 6 di reclusione per detenzione di cocaina ai fini della cessione a terzi. Ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato violazione di legge sul giudizio di bilanciamento delle circostanze e sull'art. 133 c.p.; con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante del lucro lieve ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che la valutazione sulla gravità del fatto e sul profitto non fosse corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul bilanciamento delle circostanze e sull'art. 133 c.p. investisse valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione non illogica; ha inoltre reputato congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la pervicacia dell'imputato, la recidiva, il breve intervallo rispetto a una precedente condanna definitiva e la già concessa equivalenza con le attenuanti generiche. Quanto al diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., ha condiviso la valutazione di non tenue profitto, desunta dalla quantità e qualità della cocaina e dalla disponibilità di somme di denaro ritenute provento di pregresse cessioni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione a terzi; la sentenza riguarda la condanna per cocaina in ipotesi di lieve entità.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di commisurazione della pena possono essere valutati dal giudice di merito con motivazione sintetica ma congrua; la loro applicazione non è sindacabile in cassazione se non presenta vizi logico-giuridici.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante del lucro di speciale tenuità è esclusa quando il profitto non sia irrisorio, valutandosi quantità, qualità della sostanza e ulteriori elementi fattuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 620 c.p.p.

    Non richiamato espressamente nel dispositivo; la decisione non comporta annullamento o riforma nel merito.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti appartiene al merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, anche se sintetica, basata su uno solo o su alcuni dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La recidiva e la vicinanza temporale tra la nuova condotta e una precedente condanna definitiva possono legittimare un apprezzamento di maggiore pericolosità e riprovevolezza, idoneo a sostenere il diniego di un trattamento più favorevole.
  • L'attenuante del lucro lieve non spetta quando il profitto non sia minimale: ai fini della valutazione possono rilevare la quantità e purezza della droga, la potenzialità di ricavo in dosi e l'eventuale disponibilità di denaro riferibile ad attività di spaccio.
  • La doglianza che mira a una diversa ponderazione degli elementi fattuali utilizzati dal giudice di merito integra una richiesta di rivalutazione del fatto e, se la motivazione è logicamente coerente, è inammissibile in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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