Cassazione Civile, Ordinanza n. 18011/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento rettificando in aumento il reddito d'impresa di una società per l'anno 2007, contestando la deduzione di costi ritenuti non inerenti, in particolare il costo per l'acquisto di supporti informatici contenenti piani operativi di fabbricazione e procedure esecutive per la realizzazione di travi saldate. Secondo l'Ufficio, la società non svolgeva direttamente la lavorazione delle travi, ma solo attività di commercializzazione, non disponeva di macchinari né di personale tecnico idoneo, e la lavorazione era svolta da una controllata. La contribuente aveva ottenuto ragione in primo e secondo grado. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso con due motivi contro la conferma dell'inerenza del costo da parte della CTR. Nel corso del giudizio, però, la società depositava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e l'Ufficio comunicava che la domanda era regolare e che, essendo avvenuto il pagamento della prima rata, la definizione si era perfezionata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, rilevando che la domanda era regolare e che era stato effettuato il pagamento della prima rata necessario al perfezionamento. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e ha posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
indicato come fonte della modifica dell'art. 375 e dell'introduzione dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
sesto e tredicesimo comma
la definizione agevolata della lite, una volta perfezionata con il pagamento della prima rata, comporta l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non opera il raddoppio del contributo unificato quando mancano i presupposti processuali, come nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti regolarmente presentata e perfezionata secondo la disciplina applicabile, determina l'estinzione del processo pendente.
- Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata è rilevante il pagamento della prima rata previsto dalla norma, se richiesto dalla disciplina della sanatoria.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato quando difettino i relativi presupposti processuali.
Come è indicizzato
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