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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05383/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti di un20'imputata per guida in stato di ebbrezza, con aggravante per aver provocato una collisione con altra autovettura, in relazione a un episodio avvenuto a Bracciano il 12 novembre 2019. La condanna riguardava la pena di mesi dodici di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con revoca della patente di guida. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: a) nullite0/errore di diritto e vizio di motivazione sull'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale; b) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha anche depositato memoria chiedendo di partecipare all'udienza camerale, richiesta ritenuta irrituale perche9 non prevista dagli artt. 610 e 611 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che vi era un doppio conforme di merito sulla responsabilite0 e che la censura sulla motivazione era formulata in modo inammissibile, senza indicare un effettivo travisamento della prova o una irragionevole divergenza tra le due motivazioni. Quanto all'incidente stradale, ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'imputata era stata vista urtare un'auto parcheggiata ed era stata trattenuta dalla proprietaria fino all'arrivo della polizia. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione del diniego e8 stata giudicata sufficiente e non illogica, valorizzando l'assenza di elementi positivi, il rilevante tasso alcolemico e la precedente analoga condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente e8 stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilite0.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 285/1992

    art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis, cod. strad.

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia pif9 grave, applicata insieme all'aggravante per aver provocato un incidente stradale.

  • art. 610 c.p.p.

    Richiamato per escludere la possibilite0 di una richiesta irrituale di comparizione in udienza camerale non prevista dalla legge.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 610 c.p.p. per affermare l'irritualite0 della richiesta di comparire in camera di consiglio.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilite0 del ricorso, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilite0.

  • art. 133 c.p.

    Parametri di valutazione richiamati per giudicare la concessione o esclusione delle attenuanti generiche.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato nella valutazione di merito negativa sulla particolare tenuite0 del fatto, in ragione del tasso alcolemico elevato e dell'abitualite0 della condotta.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme di merito, la censura di illogicite0, contraddittoriete0 o insufficienza della motivazione e8 inammissibile se si limita a contestare in astratto la motivazione, senza indicare un concreto travisamento della prova o una manifesta irragionevolezza comune ad entrambe le decisioni.
  • La motivazione sul verificarsi di un incidente stradale e8 insindacabile in cassazione quando i giudici di merito abbiano spiegato in modo coerente gli elementi fattuali da cui desumono la collisione e la riferibilite0 dell'evento alla condotta dell'imputato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per mancanza, contraddittoriete0 o manifesta illogicite0 della motivazione, purche9 siano considerati gli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
  • Ai fini della valutazione sulla particolare tenuite0 del fatto e sul trattamento sanzionatorio, possono assumere rilievo negativo l'elevato tasso alcolemico e la pregressa abitualite0 della condotta.
  • La richiesta di partecipazione all'udienza camerale in cassazione e8 irrilevante se priva di base normativa nel rito applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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