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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10929/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della corte di appello che ha confermato la sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato, sostenendo in sostanza che mancasse il dolo richiesto e che vi sarebbe stato un errore sull'indicazione dei redditi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte rileva che i motivi ripropongono censure già esaminate e disattese in appello senza una critica puntuale della motivazione e senza adeguato confronto con essa.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente corretta nel ritenere integrato il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, perché la falsità od omissione nelle dichiarazioni rilevanti ai fini del patrocinio a spese dello Stato integra un reato di pura condotta, sorretto da dolo generico, desunto nella specie dalla consapevole omissione di una somma effettivamente incassata e dalla mancanza di una giustificazione plausibile. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ritiene congrua la motivazione di diniego basata sulla recidiva infraquinquennale, sul disvalore della condotta e sulla consapevolezza dell'omissione, elementi incompatibili con la non abitualità richiesta dalla norma. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    false indicazione o omissioni, anche parziali

    La norma incriminatrice tutela la correttezza delle dichiarazioni rilevanti per il patrocinio a spese dello Stato; il reato è di pura condotta, non richiede il conseguimento di un ingiusto profitto e richiede dolo generico, escludendosi la responsabilità solo in caso di mero difetto di controllo colposo o errore incolpevole.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La causa di non punibilità è subordinata, oltre che alla tenuità dell'offesa, anche alla non abitualità del comportamento; il giudice può negarla valorizzando gli indici rilevanti ex art. 133, comma 1, c.p. e la presenza di condotte plurime o di recidiva.

  • art. 47 c.p.

    legge diversa dalla legge penale

    L'errore su norme extrapenali richiamate o integrate nella fattispecie può rilevare solo nei limiti dell'inescusabilità; qui la Corte richiama il principio secondo cui le norme sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato integrano il precetto penale.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese del procedimento

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese consegue la sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I criteri di gravità del reato e capacità a delinquere possono essere utilizzati per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è richiamata dalla norma incriminatrice e funge da integrazione extrapenale del precetto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello senza un confronto critico specifico con la motivazione della decisione impugnata e senza l'esatta individuazione degli errori di diritto o dei vizi motivazionali.
  • Il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 è un reato di pura condotta: si perfeziona con la falsa o omessa dichiarazione rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva spettanza del beneficio o dal conseguimento di un profitto.
  • Ai fini dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 è richiesto il dolo generico, desumibile dalla cosciente e volontaria omissione o falsità; non basta allegare un errore generico o un difetto di controllo, che al più integra colpa.
  • Quando la norma penale richiama discipline extrapenali, l'errore su tali discipline può assumere rilievo solo nei limiti dell'art. 47 c.p.; resta inescusabile l'errore che investe nozioni o termini integrativi del precetto penale.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone non solo l'esiguità dell'offesa ma anche la non abitualità della condotta; il giudice può negarla valorizzando recidiva, pluralità di reati della stessa indole o altri elementi che escludano la non abitualità.
  • Il diniego della particolare tenuità è legittimo se la motivazione individua, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi tra quelli di cui all'art. 133, comma 1, c.p., senza necessità di analizzare in modo analitico tutti i parametri astrattamente rilevanti.
  • In sede di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la regola, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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