Cassazione Civile, Ordinanza n. 07209/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su un'impresa operante nel commercio di capi di bestiame, macellazione e vendita di carne, l'Ufficio contestava l'omessa registrazione e dichiarazione di ricavi derivanti dalla vendita di bovini vivi, in parte acquistati dalla Francia, emettendo avviso di accertamento per l'anno 2003 ai fini IRPEG, IRAP e IVA. La società impugnava l'atto senza successo in primo e secondo grado. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso e assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione pur senza produzione integrale del p.v.c., oltre a censurare la motivazione della sentenza; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 75 t.u.i.r. e art. 53 Cost. per avere qualificato come ricavo occulto anche un versamento di 45.000 euro effettuato dal socio alla società a titolo di finanziamento; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. 546/1992, artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, art. 75 t.u.i.r. e art. 53 Cost. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla deducibilità dei costi sostenuti per produrre i ricavi presunti; 4) analoga omessa pronuncia sulla contestazione della percentuale di ricarico del 10% applicata ai bovini acquistati in Francia e rivenduti in Italia; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 24 Cost. sulla condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi, secondi e quarti motivi, escludendo vizi di motivazione, errori nella valutazione della prova o omessa pronuncia sulla percentuale di ricarico. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sul motivo di appello concernente la deducibilità dei costi presuntivamente sostenuti per produrre i ricavi accertati in via induttiva, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha quindi cassato la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il quinto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito in presenza di irregolarità contabili e presunzioni gravi, precise e concordanti di ricavi non dichiarati.
art. 54, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
fondamento dell'accertamento ai fini IVA con metodo induttivo/analitico-induttivo in presenza di irregolarità contabili.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o attribuisce a prove valore legale non spettante; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a prove una forza probatoria diversa da quella prevista dalla legge o ignora il regime di prova legale; non basta censurare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
la sua violazione è denunciabile solo se il giudice altera le regole di riparto dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario corrisponde all'obbligo di motivazione della sentenza; il vizio sussiste solo in caso di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiama il requisito di motivazione della decisione tributaria, violabile solo oltre la soglia del minimo costituzionale.
art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca la motivazione in senso costituzionalmente rilevante.
art. 111, sesto comma, Cost.
impone il 'minimo costituzionale' della motivazione, violato solo da mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà.
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto ai soli casi di anomalia motivazionale che integrano nullità, non al semplice difetto di sufficienza.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma non per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre error in procedendo, tra cui omessa pronuncia e nullità della sentenza.
impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e difese ritualmente devolute; la sua violazione integra omessa pronuncia.
richiamato in relazione alla deducibilità dei costi sostenuti per produrre i ricavi presunti in accertamento induttivo.
art. 53 Cost.
evocato a sostegno del principio di capacità contributiva, che impone di considerare i costi presuntivamente sostenuti nella determinazione induttiva del reddito.
ha determinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.
richiama l'onere di specificità del ricorso per cassazione, soddisfatto dalla trascrizione del motivo di appello rilevante.
richiamato in tema di condanna alle spese di lite.
richiamato in tema di compensazione o regolazione delle spese di lite.
art. 24 Cost.
invocato in relazione alla censura sulle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte nel processo o attribuisce a prove un valore legale difforme da quello previsto dall'ordinamento; non basta contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda l'erronea distribuzione dell'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni, non la diversa lettura delle prove offerte dalle parti.
- In materia di accertamento tributario analitico-induttivo, l'Amministrazione può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti di ricavi non contabilizzati, ma il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria.
- Quando il reddito è determinato in via induttiva, il giudice deve considerare anche i costi presuntivamente sostenuti per produrre i ricavi imputati, in modo da rispettare il principio di capacità contributiva.
- L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello specificamente devoluto integra error in procedendo e comporta cassazione con rinvio per nuovo esame della questione.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se il contribuente conosce gli atti richiamati e l'atto impositivo ne riproduce il contenuto essenziale, consentendo il controllo delle ragioni poste a base della pretesa.
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