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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10177/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la società di telecomunicazioni deducendo gravi disservizi protratti per circa un anno nell’erogazione di un contratto di fornitura di servizi telefonici e VoIP stipulato nel 2009, disservizi che avrebbero inciso sulla continuità operativa dell’impresa e determinato il recesso dal contratto. Il tribunale aveva accertato l’inadempimento della fornitrice e la legittimità del recesso, condannandola al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. In appello, la somma risarcitoria era stata fortemente ridotta; la società cliente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla somministrazione e sulla responsabilità contrattuale, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel quantificare il danno emergente e nel non valorizzare la natura del rapporto come somministrazione e l’inadempimento totale rispetto alla funzione contrattuale; (2) violazione delle norme su onere della prova, liquidazione equitativa e valutazione delle prove, lamentando che la Corte territoriale avesse negato il lucro cessante per la mancata produzione dei bilanci, senza dare adeguato rilievo a testimonianze, email dei clienti e schede contabili, e che avesse violato anche il principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la ricorrente introduceva un novum, invocando norme sul contratto di somministrazione in modo sostanzialmente volto a ottenere una diversa quantificazione del danno emergente; sotto entrambi i profili la censura era inammissibile. Sul secondo motivo ha osservato che la doglianza mirava, in realtà, a una ricostruzione alternativa del quantum risarcitorio e a una nuova valutazione di merito delle prove: il giudice d’appello non aveva escluso in astratto la rilevanza degli altri elementi probatori, ma li aveva ritenuti insufficienti, in concreto, in mancanza dei bilanci degli anni interessati e di quelli limitrofi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di legittimità e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge

    Il mezzo è stato dedotto per censurare la sentenza d'appello per asserita violazione di norme sostanziali e processuali, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché introducevano un novum o tendevano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 1559 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come somministrazione, ma la Corte ha ritenuto il richiamo un tentativo di introdurre una questione nuova e comunque non decisiva ai fini del sindacato di legittimità.

  • art. 1560 c.c.

    Invocato per affermare l'inadempimento del fornitore rispetto alla funzione del contratto di somministrazione; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a ottenere un diverso apprezzamento del danno.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme contrattuali, senza che la Corte ne ravvisasse una decisività autonoma.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non è stato valorizzato dalla Corte in quanto la censura è stata considerata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova sia del danno emergente sia del lucro cessante; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale del debitore inadempiente; la Corte non ha messo in discussione in astratto l'inadempimento, ma ha escluso la proponibilità delle censure in sede di legittimità.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato con riguardo alla liquidazione equitativa del danno da lucro cessante; la Corte ha ritenuto che la doglianza sollecitasse una nuova valutazione di merito.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione del danno; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare la violazione del principio di non contestazione e della valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse negato in astratto il valore degli elementi probatori, trattandosi invece di valutazione di sufficienza in concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge, introduca una questione nuova rispetto a quelle trattate nei gradi di merito o persegua una diversa ricostruzione del fatto sostanzialmente volta a mutare il quantum del danno.
  • Non è consentito in cassazione trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove in un terzo grado di merito: la Corte di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla sufficienza o insufficienza degli elementi probatori.
  • La contestazione della liquidazione del danno è ammissibile solo se si denuncia un effettivo errore di diritto nei criteri di quantificazione; è invece inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione di documenti, testimonianze ed elementi indiziari.
  • Il giudice di merito può ritenere insufficiente la prova del lucro cessante anche in presenza di plurimi elementi indiziari, ove li reputi non idonei, in concreto, a sorreggere la quantificazione del pregiudizio in mancanza di dati contabili significativi.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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