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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27987/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine poi dichiarato nullo quanto alla clausola finale. In esito al giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha rideterminato il risarcimento dovuto alla lavoratrice nella misura di tre mensilità della retribuzione globale di fatto e, al contempo, ha accolto la domanda restitutoria della società, ritenendo che la somma maggiore in precedenza pagata dalla società in esecuzione della sentenza poi cassata dovesse essere restituita. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 336, comma 2, e 647 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto emesso per la quantificazione delle somme dovesse considerarsi definitivo e intangibile per giudicato, con conseguente impossibilità sia di rideterminare il quantum risarcitorio sia di accogliere la domanda di restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o cassazione della sentenza che accerta il diritto travolge anche il provvedimento che abbia deciso sul quantum, pur se su quest'ultimo si sia formato il giudicato formale per mancata opposizione. Ha richiamato l'orientamento consolidato sull'effetto espansivo esterno della riforma/cassazione e ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto dipendesse dalla sentenza poi cassata, la quale aveva accertato il diritto e che era stata sostituita dalla diversa quantificazione demandata al giudice del rinvio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere l'intangibilità del decreto ingiuntivo non opposto; la Corte non ne ha accolto la lettura, ritenendo prevalente l'effetto caducatorio derivante dalla riforma/cassazione della sentenza presupposta.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La riforma o cassazione della sentenza che accerta il diritto travolge il provvedimento che ha deciso sul quantum anche se divenuto formalmente definitivo; l'effetto espansivo opera verso gli atti e provvedimenti dipendenti.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto, pur assistito da definitività formale, può essere travolto se dipendente dalla sentenza presupposta poi cassata o riformata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 32 L. n. 183 del 2010

    Richiamato quale base della diversa quantificazione del risarcimento demandata al giudice del rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma di modifica richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La riforma o cassazione della sentenza che accerta l'an debeatur travolge, per effetto espansivo ex art. 336, comma 2, c.p.c., anche i provvedimenti che abbiano deciso sul quantum e che da quella sentenza dipendano, benché non impugnati e divenuti formalmente definitivi.
  • Il giudicato formale formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto non impedisce la sua caducazione se il decreto costituisce un provvedimento dipendente dalla sentenza presupposta poi riformata o cassata.
  • Ai fini dell'effetto espansivo esterno non conta la stabilità formale dell'atto dipendente, ma il suo nesso di dipendenza логico-giuridica dalla decisione caducata.
  • Quando il giudice di rinvio ridetermina il credito risarcitorio sulla base della sentenza rescindente, può accogliere la domanda restitutoria per le somme pagate in eccesso in esecuzione della decisione poi travolta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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