Cassazione Civile, Ordinanza n. 27987/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine poi dichiarato nullo quanto alla clausola finale. In esito al giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha rideterminato il risarcimento dovuto alla lavoratrice nella misura di tre mensilità della retribuzione globale di fatto e, al contempo, ha accolto la domanda restitutoria della società, ritenendo che la somma maggiore in precedenza pagata dalla società in esecuzione della sentenza poi cassata dovesse essere restituita. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 336, comma 2, e 647 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto emesso per la quantificazione delle somme dovesse considerarsi definitivo e intangibile per giudicato, con conseguente impossibilità sia di rideterminare il quantum risarcitorio sia di accogliere la domanda di restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o cassazione della sentenza che accerta il diritto travolge anche il provvedimento che abbia deciso sul quantum, pur se su quest'ultimo si sia formato il giudicato formale per mancata opposizione. Ha richiamato l'orientamento consolidato sull'effetto espansivo esterno della riforma/cassazione e ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto dipendesse dalla sentenza poi cassata, la quale aveva accertato il diritto e che era stata sostituita dalla diversa quantificazione demandata al giudice del rinvio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La parte ricorrente lo invocava per sostenere l'intangibilità del decreto ingiuntivo non opposto; la Corte non ne ha accolto la lettura, ritenendo prevalente l'effetto caducatorio derivante dalla riforma/cassazione della sentenza presupposta.
La riforma o cassazione della sentenza che accerta il diritto travolge il provvedimento che ha deciso sul quantum anche se divenuto formalmente definitivo; l'effetto espansivo opera verso gli atti e provvedimenti dipendenti.
Il decreto ingiuntivo non opposto, pur assistito da definitività formale, può essere travolto se dipendente dalla sentenza presupposta poi cassata o riformata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
Richiamato quale base della diversa quantificazione del risarcimento demandata al giudice del rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma di modifica richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La riforma o cassazione della sentenza che accerta l'an debeatur travolge, per effetto espansivo ex art. 336, comma 2, c.p.c., anche i provvedimenti che abbiano deciso sul quantum e che da quella sentenza dipendano, benché non impugnati e divenuti formalmente definitivi.
- Il giudicato formale formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto non impedisce la sua caducazione se il decreto costituisce un provvedimento dipendente dalla sentenza presupposta poi riformata o cassata.
- Ai fini dell'effetto espansivo esterno non conta la stabilità formale dell'atto dipendente, ma il suo nesso di dipendenza логico-giuridica dalla decisione caducata.
- Quando il giudice di rinvio ridetermina il credito risarcitorio sulla base della sentenza rescindente, può accogliere la domanda restitutoria per le somme pagate in eccesso in esecuzione della decisione poi travolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →