Cassazione Civile, Ordinanza n. 22718/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzioni dell'amministrazione finanziaria e aveva ottenuto l'annullamento in primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. In appello, però, il giudice tributario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Poiché il processo non era stato riassunto davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, l'agente della riscossione aveva notificato una cartella di pagamento. La contribuente aveva quindi proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che la mancata riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione avesse reso definitiva la sentenza di primo grado favorevole, con conseguente venir meno della pretesa sanzionatoria. La Corte di appello aveva invece riformato la decisione di primo grado, ritenendo che l'estinzione del giudizio avesse travolto anche la sentenza tributaria di annullamento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 310 e 338 c.p.c. e degli artt. 1, 45 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'estinzione del giudizio di appello non poteva incidere sulla definitività della sola pronuncia di merito di primo grado, ormai passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con il consolidato principio secondo cui la declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice d'appello priva di ogni efficacia la sentenza di primo grado. Ha inoltre evidenziato che l'art. 59 della L. n. 69 del 2009 prevede espressamente che la mancata riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione comporta l'estinzione del processo e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Da ciò ha fatto discendere la permanenza della pretesa erariale. La Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambe le amministrazioni resistenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di riassunzione del processo e prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente o munito di giurisdizione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'estinzione del giudizio non avrebbe inciso sulla sentenza di primo grado favorevole.
Richiamato dalla ricorrente quale norma concernente gli effetti dell'estinzione o dell'impugnazione sul giudicato e sulla sorte della decisione impugnata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma del processo tributario asseritamente mal applicata.
art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della giurisdizione nel processo tributario.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle impugnazioni nel processo tributario.
La Corte lo utilizza come base della declaratoria di inammissibilità, ritenendo il ricorso contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
la mancata riassunzione del processo davanti alla dichiarata giurisdizione "comporta l'estinzione del processo, che…impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda"
La mancata riassunzione davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione determina l'estinzione del processo e impedisce la conservazione degli effetti della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice di appello priva di efficacia la sentenza di primo grado, sicché quest'ultima non può consolidarsi per effetto della sola mancata riassunzione.
- Quando il processo non viene riassunto davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione, l'estinzione del processo impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
- In presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con tale orientamento è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Non può attribuirsi valore di accertamento definitivo alla pronuncia di primo grado resa da un giudice poi dichiarato privo di giurisdizione, poiché la prosecuzione o l'inerzia delle parti non può sanare quel difetto né trasformare la decisione in giudicato.
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