Cassazione Civile, Ordinanza n. 37983/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente, esercente attività di rivendita di accessori per autoveicoli, riceveva un avviso di pagamento per l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti dissequestrati in un procedimento penale. Impugnava l'atto davanti al giudice tributario, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile in primo grado e rigettato in appello perché la notificazione dell'impugnazione era stata eseguita tramite un'agenzia di posta privata, ritenuta priva di poteri certificativi circa la data di spedizione. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul servizio postale privato e sul processo tributario, sostenendo che la notifica a mezzo operatore privato autorizzato dovesse considerarsi valida e che, comunque, la costituzione in giudizio dell'Ufficio avesse sanato l'eventuale nullità; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR considerato la normativa unionale e nazionale sulla liberalizzazione dei servizi postali. La doglianza sostanziale era che la notifica, pur effettuata l'ultimo giorno utile, dovesse ritenersi tempestiva e sanata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel regime intermedio tra la liberalizzazione parziale del settore postale e la disciplina successiva, la notifica di atti giudiziari eseguita tramite operatore postale privato privo del necessario titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale a dimostrare la tempestività dell'impugnazione quando manca la certezza legale della data di consegna all'operatore. Nel caso concreto, poiché il ricorso introduttivo era stato affidato all'agenzia privata l'ultimo giorno utile e non vi erano altre risultanze idonee a dare certezza alla data di consegna, è stata confermata l'inammissibilità per tardività già dichiarata dai giudici di merito. Le spese sono state compensate per la successiva elaborazione giurisprudenziale sul tema, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale
è richiamato come base della disciplina del servizio postale e della sua liberalizzazione; la Corte lo legge nel quadro evolutivo della normativa postale e della necessità di un titolo abilitativo per la fidefacenza degli atti giudiziari
artt. 16, comma 3, e 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati dal ricorrente in relazione alle modalità di notificazione del ricorso nel processo tributario
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
è invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
è richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
è richiamato in tema di contenuto della sentenza e motivazione
è richiamato in tema di forma della motivazione
Direttiva n. 2008/6/CE
viene richiamata come fonte della liberalizzazione del mercato postale e del quadro giuridico novellato considerato dalla Corte
è menzionata come disciplina successiva che introduce un nuovo regime per la notificazione e il titolo abilitativo
è richiamato dalla giurisprudenza citata come fase di parziale liberalizzazione del servizio postale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
è richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel periodo di liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti giudiziari tramite operatore postale privato è nulla se l'operatore è privo del titolo abilitativo richiesto, ma non è inesistente quando l'atto sia comunque entrato nel circuito notificatorio.
- La sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, derivante dalla costituzione del destinatario, non sana retroattivamente il difetto di certezza legale sulla data di consegna dell'atto all'operatore postale, quando tale certezza è necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione.
- Ai fini della tempestività del ricorso, non basta dimostrare che il plico sia stato affidato all'operatore l'ultimo giorno utile se manca un atto dotato di fede privilegiata o altra prova idonea a fissare con certezza la data di consegna.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente se si concentra sul punto decisivo della mancanza di certezza legale della data di spedizione o consegna, senza necessità di un'analitica ricostruzione di tutta la normativa di settore quando la questione giuridica è stata correttamente individuata.
- Nel processo tributario, la regolarità formale della notificazione dell'atto introduttivo e la prova della sua tempestività sono presupposti autonomi: la sanatoria del vizio della notifica non equivale a prova del rispetto del termine per impugnare.
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